§ 87.1.1 - R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148 .
Nominatività obbligatoria dei titoli azionari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.1 azioni
Data:25/10/1941
Numero:1148


Sommario
Art. 1.      Le azioni delle società aventi sede nel Regno devono essere nominative
Art. 2.      Agli effetti tributari i titoli azionari appartengono a chi risulta iscritto sul titolo
Art. 3.  [2]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      E' fatto divieto alle società di possedere azioni di altre società per un valore superiore a quello del proprio capitale azionario
Art. 6.      I possessori delle azioni al portatore, non presentate alla conversione nel termine stabilito dall'art. 1, non possono, finché le azioni medesime non siano state [...]
Art. 7.      Allorquando le azioni al portatore siano presentate alla conversione dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 1, i frutti maturati e non prescritti alla data della [...]
Art. 8.      Trascorsi cinque anni dal 1° luglio 1942, senza che l'azione sia stata presentata per la conversione, la società dichiara decaduto il titolo e ne emette uno nuovo, che [...]
Art. 9.      E' data facoltà al ministro per le finanze di consentire, su domanda da prodursi dai singoli interessati per il tramite della società emittente prima che sia intervenuta [...]
Art. 10.      L'imposta istituita col Regio Decreto legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 76, continuerà ad essere applicata nella misura [...]
Art. 11.  [5]
Art. 12.  [6]
Art. 13.  [7]
Art. 14.  [12]
Art. 15.      Con successivi regi decreti, su proposta del ministro per le finanze di intesa col ministro per la grazia e giustizia e col ministro per le corporazioni, saranno [...]
Art. 16.      E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del ministro delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti l'applicazione delle norme [...]


§ 87.1.1 - R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148 [1] .

Nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

(G.U. 27 ottobre 1941, n. 254)

 

 

     Art. 1.

     Le azioni delle società aventi sede nel Regno devono essere nominative.

     Le azioni al portatore già emesse devono essere presentate alla conversione in nominative entro il 30 giugno 1942.

 

          Art. 2.

     Agli effetti tributari i titoli azionari appartengono a chi risulta iscritto sul titolo.

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4.

     (Omissis) [3].

     Le società sono tenute a comunicare all'amministrazione finanziaria l'elenco dei titoli di azioni nominative risultante dal libro dei soci al 30 giugno 1942 o presentate per la conversione entro tale data.

     Le comunicazioni prescritte nel presente articolo devono essere fatte nei modi e nei termini che saranno stabiliti con le norme da emanare ai sensi dell'art. 15.

     Le intestazioni e le annotazioni di titoli azionari al nome di persone e di enti di nazionalità non italiana saranno fatte con l'osservanza delle norme che saranno stabilite con Regio Decreto da emanare su proposta del ministro per le finanze di intesa con il ministro per gli scambi e per le valute.

 

          Art. 5.

     E' fatto divieto alle società di possedere azioni di altre società per un valore superiore a quello del proprio capitale azionario.

     Le società che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano in proprietà azioni di cui il valore superi quello del proprio capitale azionario possono conservare l'eccedenza.

     Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto tutte le società per azioni devono presentare all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione hanno la loro sede, l'elenco di tutti i titoli azionari posseduti. I valori di detti titoli devono essere indicati nella cifra risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data predetta, salve per la determinazione dei valori stessi e del capitale azionario le norme che saranno stabilite con i regi decreti da emanarsi ai sensi del successivo art. 15.

 

          Art. 6.

     I possessori delle azioni al portatore, non presentate alla conversione nel termine stabilito dall'art. 1, non possono, finché le azioni medesime non siano state presentate, esercitare alcuno dei diritti inerenti alle azioni, né durante la vita della società, né in sede di riparazione dell'attivo in seguito allo scioglimento di essa.

     Le azioni non presentate alla conversione nel termine suindicato non possono formare oggetto di alcuna operazione da parte del possessore, né con la società emittente, né con i terzi, a pena di nullità dell'operazione stessa.

     I dividendi dell'esercizio in corso alla data di pubblicazione del presente decreto non possono essere pagati alle azioni al portatore che non risultino presentate per la conversione in nominative.

 

          Art. 7.

     Allorquando le azioni al portatore siano presentate alla conversione dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 1, i frutti maturati e non prescritti alla data della presentazione sono devoluti allo Stato.

     Indipendentemente da quanto è disposto al comma precedente, il possessore dei titoli al portatore che li abbia presentati alla conversione in nominativi dopo scaduto il termine di cui all'art. 1, incorre in una pena pecuniaria pari ad un ventesimo del valore dei titoli per ogni trimestre intero di ritardo. E' vietato alla società emittente di ricevere i titoli per la relativa conversione se il presentatore non provi di aver versato in tesoreria l'ammontare della pena pecuniaria suddetta.

     Il valore in base al quale si determina l'ammontare della pena pecuniaria di cui al comma precedente è quello risultante dall'ultima valutazione definitiva agli effetti dell'imposta di negoziazione.

     In caso di scioglimento della società, i liquidatori devono trattenere sulla parte di attivo spettante al titolo non presentato alla conversione una somma pari a quella che il possessore delle azioni avrebbe dovuto corrispondere a titolo di pena pecuniaria a norma del secondo comma del presente articolo, e provvedere al versamento di essa in tesoreria.

 

          Art. 8.

     Trascorsi cinque anni dal 1° luglio 1942, senza che l'azione sia stata presentata per la conversione, la società dichiara decaduto il titolo e ne emette uno nuovo, che intesta provvisoriamente alla cassa depositi e prestiti, presso la quale è depositato. Trascorsi altri dieci anni senza che il precedente azionista abbia dimostrato di essersi trovato nelle condizioni previste al successivo art. 9, la cassa provvede alla vendita del titolo, versandone il ricavo in tesoreria [4].

 

          Art. 9.

     E' data facoltà al ministro per le finanze di consentire, su domanda da prodursi dai singoli interessati per il tramite della società emittente prima che sia intervenuta la vendita del titolo da parte della cassa depositi e prestiti a mente dell'articolo precedente, che le azioni al portatore presentate alla conversione dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 1, non cadano sotto le sanzioni previste nei precedenti art. 7 e 8, quando sia dimostrato che il possessore si è trovato nella impossibilità di presentare tempestivamente i titoli alla conversione.

 

          Art. 10.

     L'imposta istituita col Regio Decreto legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 76, continuerà ad essere applicata nella misura stabilita dal Regio Decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1713, convertito nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 278, anche sui frutti delle azioni che saranno emesse o convertite al nome a norma dell'art. 1.

     Alla imposta stessa sono soggetti, altresì, i frutti dei titoli azionari già emessi o convertiti al nome, che si renderanno esigibili posteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto. Tuttavia, relativamente ai dividendi dell'esercizio in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, l'imposta non sarà applicata per le azioni che alla data suddetta risultino nominative da almeno quattro mesi.

 

          Art. 11. [5]

     Le società che abbiano in proprietà azioni di altre società versano all'erario l'imposta di cui al precedente art. 10, trattenuta sull'integrale ammontare dei frutti corrisposti ai propri azionisti, previa deduzione di una quota dell'imposta da esse pagata in via di ritenuta sui frutti delle aziende possedute, calcolata in proporzione al periodo dell'esercizio per cui è durato il possesso dei titoli, e sempre che esso non sia inferiore ad un mese.

 

          Art. 12. [6]

     Non si fa luogo ad accertamento di imposte e tasse in relazione alle azioni al portatore convertite in nominative a mente dell'art. 1, per le quali l'appartenenza, il trasferimento o il reddito non siano stati denunciati alla data di pubblicazione del presente decreto, agli effetti dei tributi che si sarebbero dovuti corrispondere fino alla data stessa.

     Qualora alla data di pubblicazione del presente decreto le azioni fossero intestate al nome di persona diversa dall'effettivo proprietario, l'intestazione al nome di quest'ultimo potrà effettuarsi in esenzione dall'imposta sul plusvalore e dalla sovrimposta di negoziazione di cui ai regi decreti-legge 15 luglio 1941, n. 647, e 27 novembre 1941, n. 1014, sempre che il cambiamento di intestazione sia effettuato nel termine di due mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione.

 

          Art. 13. [7]

     Gli amministratori delle società, ed i dirigenti preposti alla tenuta dei libri, che violano i divieti stabiliti dal presente decreto o dalle norme emanate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 e dell'art. 15, ovvero omettono di effettuare alcune delle operazioni loro demandate dal presente decreto o dalle norme suindicate o non le effettuano con la osservanza delle norme all'uopo prescritte, sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 1.000.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave [8].

     (Omissis) [9].

     (Omissis) [10].

     (Omissis) [11].

 

          Art. 14. [12]

     Fino a quando l'aliquota massima della imposta complementare progressiva non supererà l'aliquota massima della imposta sui frutti dei titoli azionari, i contribuenti possono chiedere, nei termini prescritti per le rettifiche o per le nuove dichiarazioni agli effetti dell'imposta complementare, che i frutti dei titoli azionari non sia computati nel reddito complessivo soggetto alla stessa imposta, salva sempre la integrale tassazione di ogni altro reddito accertabile ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1261, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1727..

 

          Art. 15.

     Con successivi regi decreti, su proposta del ministro per le finanze di intesa col ministro per la grazia e giustizia e col ministro per le corporazioni, saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, tutte le norme interpretative, integrative e complementari, occorrenti per l'organica disciplina della materia oggetto del presente decreto e particolarmente per l'intestazione ed il trasferimento dei titoli azionari nominativi, per l'impianto, la tenuta ed il funzionamento dello schedario generale dei titoli azionari, di cui all'art. 4.

 

          Art. 16.

     E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del ministro delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti l'applicazione delle norme stabilite col presente decreto.

     Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, etc.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 9 febbraio 1942, n. 96.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 20 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745.

[3]  Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 20 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745.

[4]  Il termine di dieci anni di cui al presente comma è stato ridotto a cinque anni dall'art. 7 del R.D.L. 21 novembre 1942, n. 1316.

[5]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[7]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[8]  Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[9]  Comma modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e abrogato dall'art. 20 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745.

[10]  Comma modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e abrogato dall'art. 20 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745.

[11]  Comma abrogato dall'art. 20 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745.

[12]  Articolo così sostituito della legge di conversione.