Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.11 sanità pubblica |
Data: | 06/12/1971 |
Numero: | 1045 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni contenute nella legge 30 gennaio 1963, n. 70, in materia di anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle cliniche [...] |
Art. 2. Il fondo di cui all'art. 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 70, è stabilito sia per l'esercizio finanziario 1971 che per l'esercizio finanziario 1972 in lire 20.000.000.000. |
§ 86.11.1G - Legge 6 dicembre 1971, n. 1045. [1]
Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie.
(G.U. 15 dicembre 1971, n. 316)
Le disposizioni contenute nella
Il fondo di cui all'art. 2 della
Alla copertura dell'onere di lire 40 miliardi risultante dalla presente legge si provvede con l'entrata derivante dal prelevamento di corrispondente importo del conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: Ministero del tesoro - Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del