§ 86.11.1G - Legge 6 dicembre 1971, n. 1045.
Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:06/12/1971
Numero:1045


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni contenute nella legge 30 gennaio 1963, n. 70, in materia di anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle cliniche [...]
Art. 2.      Il fondo di cui all'art. 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 70, è stabilito sia per l'esercizio finanziario 1971 che per l'esercizio finanziario 1972 in lire 20.000.000.000.


§ 86.11.1G - Legge 6 dicembre 1971, n. 1045. [1]

Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie.

(G.U. 15 dicembre 1971, n. 316)

 

     Art. 1.

     Le disposizioni contenute nella legge 30 gennaio 1963, n. 70, in materia di anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso, sono prorogate sino al 31 dicembre 1972.

 

          Art. 2.

     Il fondo di cui all'art. 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 70, è stabilito sia per l'esercizio finanziario 1971 che per l'esercizio finanziario 1972 in lire 20.000.000.000.

     Alla copertura dell'onere di lire 40 miliardi risultante dalla presente legge si provvede con l'entrata derivante dal prelevamento di corrispondente importo del conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: Ministero del tesoro - Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.