Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.10 sanità privata |
Data: | 14/04/1952 |
Numero: | 403 |
Sommario |
Art. unico. Le tabelle n. 3 e n. 6 allegate al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la parte riguardante le tasse d'ispezione [...] |
§ 86.10.f - Legge 14 aprile 1952, n. 403. [1]
Aumento delle tasse di ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio.
(G.U. 5 maggio 1952, n. 104).
Le tabelle n. 3 e n. 6 allegate al testo unico delle leggi sanitarie approvato con
Tabella N. 3 - Tasse d'ispezione delle farmacie (artt. 108, 127, 128 e 145)
1. Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore ai 5000 abitanti |
L. 625 |
2. Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 5000 abitanti e non ai 10.000 abitanti |
L. 625 |
3. Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e non ai 15.000 abitanti |
L. 1000 |
4. Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e non ai 40.000 abitanti |
L. 1000 |
5. Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e non ai 100.000 abitanti |
L. 2000 |
6. Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e non ai 200.000 abitanti |
L. 5000 |
7. Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 200.000 abitanti |
L. 7000 |
N. B. La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. |
Tabella N. 6 - Tassa annua di ispezione (articolo 196)
a) Per apparecchi di tensione uguale o superiore a 100 mila volta |
L. |
5000 |
b) Per apparecchi di tensione inferiore a 100 mila volta |
L. |
2000 |
I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie a) e b) sono tenuti al pagamento della intera tassa di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri.
[1] Abrogata dall'art. 24 del