§ 86.10.a - Legge 23 dicembre 1940, n. 1868.
Modificazioni agli art. 115 e 369 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.10 sanità privata
Data:23/12/1940
Numero:1868


Sommario
Art. 1.      Dopo il primo comma dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, è aggiunto il seguente
Art. 2.      Dopo il secondo comma dell'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, sono aggiunti i seguenti
Art. 3.      Il termine di due anni stabilito nell'art. 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la morte del titolare della farmacia sia avvenuta [...]


§ 86.10.a - Legge 23 dicembre 1940, n. 1868. [1]

Modificazioni agli art. 115 e 369 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

(G.U. 24 gennaio 1941, n. 19).

 

 

     Art. 1.

     Dopo il primo comma dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, è aggiunto il seguente:

     "La predetta indennità può essere concessa anche ai titolari di farmacie rurali non di nuova istituzione, che abbiano un reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non superiore a lire 8000".

 

          Art. 2.

     Dopo il secondo comma dell'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, sono aggiunti i seguenti:

     "Qualora il titolare non abbia fatto uso della facoltà di trasferire per atto tra vivi l'esercizio della farmacia a norma del primo comma, gli eredi possono, entro due anni dalla morte del titolare, effettuarne, una volta tanto, il trapasso a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale.

     "Durante le more per il conferimento della farmacia, gli eredi hanno diritto di continuarne l'esercizio in via provvisoria senza che occorra alcuna formale autorizzazione da parte del prefetto".

 

          Art. 3.

     Il termine di due anni stabilito nell'art. 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la morte del titolare della farmacia sia avvenuta precedentemente alla data stessa.

     E' riconosciuta efficacia agli atti di trasferimento compiuti dagli eredi, nel caso previsto dall'art. 2, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.