§ 1.3.8 - L. 18 ottobre 1942, n. 1434.
Istituto della decadenza dal diritto di derivazione di acqua pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.3 acque pubbliche
Data:18/10/1942
Numero:1434


Sommario
Art. unico.      L'art. 55 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, è sostituito dal seguente:


§ 1.3.8 - L. 18 ottobre 1942, n. 1434. [1]

Istituto della decadenza dal diritto di derivazione di acqua pubblica.

(G.U. 19 dicembre 1942, n. 300).

 

Art. unico.

     L'art. 55 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.