Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 1. Acque |
Capitolo: | 1.3 acque pubbliche |
Data: | 18/10/1942 |
Numero: | 1434 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 55 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, è sostituito dal seguente: |
§ 1.3.8 - L. 18 ottobre 1942, n. 1434. [1]
Istituto della decadenza dal diritto di derivazione di acqua pubblica.
(G.U. 19 dicembre 1942, n. 300).
L'art. 55 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 24 del