Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 1. Acque |
Capitolo: | 1.2 acque potabili e acquedotti |
Data: | 01/07/1966 |
Numero: | 506 |
Sommario |
Art. 1. Il termine stabilito dall'art. 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, entro il quale deve essere deliberato il progetto del piano regolatore generale degli acquedotti, è [...] |
Art. 2. L'art. 4, primo comma, della legge 4 febbraio 1963, n. 129, è così modificato |
Art. 3. Ad integrazione dell'art. 3, primo comma, della legge 4 febbraio 1963, n. 129, il progetto di piano è deliberato di concerto anche con il Ministro per le finanze |
§ 1.2.a - Legge 1 luglio 1966, n. 506. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129 che detta norme per la formazione del piano regolatore generale degli acquedotti.
(G.U. 12 luglio 1966, n. 170).
Il termine stabilito dall'art. 3 della
L'art. 4, primo comma, della
"Per il periodo di cinque anni a decorrere dal 17 marzo 1963, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato, anche in deroga all'art. 380 del testo unico approvato con
Ad integrazione dell'art. 3, primo comma, della
[1] Abrogata dall'art. 24 del