§ 18.4.f - Legge 13 luglio 1960, n. 661.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione sulla benzina [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.4 regime fiscale
Data:13/07/1960
Numero:661


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili, [...]


§ 18.4.f - Legge 13 luglio 1960, n. 661. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili.

(G.U. 15 luglio 1960, n. 172).

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi:

     "L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione è ridotta da lire 6000 a lire 3900 al quintale.

     Il diritto erariale di lire cinque per ogni metro cubo di gas metano confezionato in bombole, istituito con legge 27 maggio 1959, n. 360, è ridotto a lire tre per ogni metro cubo per il gas naturale destinato ad essere usato come carburante nella autotrazione".

     Dopo l'art. 1 è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis. - "Sulle giacenze di benzina e di oli da gas esistenti alle ore 24 del 21 maggio 1960 presso le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica per uso commerciale, per i quali esiste l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è concesso il rimborso di lire 2080 per ogni quintale di benzina e di lire 600 per ogni quintale di gasolio.

     Non si farà luogo a rimborsi per quantitativi inferiori a quintali 5 di benzina o di gasolio.

     Alle aziende petrolifere è dovuto il rimborso differenziale sulle erogazioni di benzina normale e di supercarburante, effettuate a turisti stranieri contro buoni, non ancora reintegrate alla data del 21 maggio 1960, sulla base degli oneri fiscali vigenti all'epoca dei prelievi.

     La restituzione delle somme pagate e ammesse a rimborso ai sensi dei due commi precedenti avverrà mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione totale da imposta di fabbricazione, benzina normale e supercarburante in misura tale da consentire il totale recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

     Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto a determinare le norme per gli accertamenti necessari e per le modalità di rimborso".

     All'art. 2, terzo comma, sono sostituite le parole: "sesto giorno", con le parole: "quinto giorno".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.