Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 18. Carburanti |
Capitolo: | 18.2 disciplina generale |
Data: | 07/10/1997 |
Numero: | 397 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sono autorizzate la produzione, l'importazione e la commercializzazione di miscele di benzina con tenore di composti organici ossigenati più elevato di quello [...] |
§ 18.2.11 - D.P.C.M. 7 ottobre 1997, n. 397. [1]
Regolamento recante modificazione dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione
(G.U. 14 novembre 1997, n. 266)
1. Sono autorizzate la produzione, l'importazione e la commercializzazione di miscele di benzina con tenore di composti organici ossigenati più elevato di quello indicato al punto II, colonna A dell'allegato al
a) M.T.B.E. ecc. eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola fino al 15% in volume
b) Miscele di ossigenati organici definiti al punto 1 dell'allegato al
2. L'eccesso di ossigeno rispetto al valore del 2,5% in peso deve derivare esclusivamente dalla maggiore percentuale di ossigenati di cui al comma 1, lettera a).
[1] Il presente decreto ha cessato di avere applicazione per effetto dell’art. 10 del