§ 18.2.11 - D.P.C.M. 7 ottobre 1997, n. 397.
Regolamento recante modificazione dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.2 disciplina generale
Data:07/10/1997
Numero:397


Sommario
Art. 1.      1. Sono autorizzate la produzione, l'importazione e la commercializzazione di miscele di benzina con tenore di composti organici ossigenati più elevato di quello [...]


§ 18.2.11 - D.P.C.M. 7 ottobre 1997, n. 397. [1]

Regolamento recante modificazione dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione

(G.U. 14 novembre 1997, n. 266)

 

 

     Art. 1.

     1. Sono autorizzate la produzione, l'importazione e la commercializzazione di miscele di benzina con tenore di composti organici ossigenati più elevato di quello indicato al punto II, colonna A dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, limitatamente ai seguenti composti ed entro i limiti quantitativi a fianco indicati:

     a) M.T.B.E. ecc. eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola fino al 15% in volume

     b) Miscele di ossigenati organici definiti al punto 1 dell'allegato al decreto legislativo n. 280 del 1994, contenenti i composti ossigenati di cui alla lettera a) fino al 2,8% in peso di ossigeno senza superare i singoli valori limite fissati nel punto II, colonna A dell'allegato al decreto legislativo n. 280/1994 così come modificato dal presente decreto

     2. L'eccesso di ossigeno rispetto al valore del 2,5% in peso deve derivare esclusivamente dalla maggiore percentuale di ossigenati di cui al comma 1, lettera a).

 


[1] Il presente decreto ha cessato di avere applicazione per effetto dell’art. 10 del D.Lgs. 21 marzo 2005, n. 66.