Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 18. Carburanti |
Capitolo: | 18.2 disciplina generale |
Data: | 18/04/1994 |
Numero: | 280 |
Sommario |
Art. 1. Miscele di benzina contenenti composti ossigenati organici. |
Art. 2. Modifiche alle percentuali di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina. |
Art. 3. Controlli. |
Art. 4. Sanzioni. |
§ 18.2.7 - D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 280. [1]
Attuazione della direttiva del Consiglio 5 dicembre 1985, n. 85/536/CEE e della direttiva della Commissione 29 luglio 1987, n. 87/441/CEE, relative al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione.
(G.U. 10 maggio 1994, n. 107)
Art. 1. Miscele di benzina contenenti composti ossigenati organici.
1. Sono consentite la produzione, l'importazione e la commercializzazione delle miscele di benzina contenenti i composti ossigenati organici definiti al punto I dell'allegato al presente decreto, entro i limiti quantitativi fissati al punto II, colonna A, dell'allegato stesso.
2. Le miscele ammesse devono fornire, col possesso dei requisiti tecnici indicati nelle tabelle CUNA, approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prestazioni analoghe a quelle dei tipi di benzina per autotrazione in commercio e ciò senza che sia necessaria la modifica degli autoveicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata attualmente in uso o in produzione.
Art. 2. Modifiche alle percentuali di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanità e dell'ambiente, possono essere autorizzati, nelle miscele di benzina tenori di composti ossigenati organici più elevati di quelli indicati al punto II, colonna A dell'allegato e possono essere apportare eventuali modifiche al medesimo allegato al fine di adeguarlo ad eventuali successive modificazioni delle direttive comunitarie in materia.
2. Nel caso siano autorizzati tenori di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina più elevati di quelli indicati al punto II, colonna B, dell'allegato, con il medesimo decreto di cui al comma 1 dovranno essere precisate le modalità con cui contrassegnare i distributori per la vendita di carburanti al pubblico che forniscano tali miscele, al fine di consentire agli utenti di tenere conto delle caratteristiche delle stesse con particolare riferimento alle variazioni di potere calorifico.
Art. 3. Controlli.
1. La stazione sperimentale per i combustibili provvede al controllo della qualità delle miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse in consumo.
2. Per la misura dei tenori in volume ed in peso di ossigeno dei composti ossigenati organici possono essere impiegati a titolo provvisorio i metodi indicati al punto III dell'allegato.
3. I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanità e dell'ambiente, determinano con decreto i metodi ed i criteri di campionamento e di misura da adottare.
4. Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, delle agenzie regionali e delle province autonome, di cui all'art. 01, comma 1, lettere d), h) e n), del
Art. 4. Sanzioni.
1. L'immissione in consumo di miscele di benzina con composti ossigenati organici non rispondenti a quanto stabilito dall'art. 1 o dal decreto di cui all'art. 2 è punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire cento milioni.
Allegato [2].
(Omissis).
[1] Abrogato dall’art. 10 del
[2] Allegato modificato dall'art. 1 del