§ 86.5.3 – L. 3 dicembre 1931, n. 1580.
Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.5 prevenzione e cura delle malattie
Data:03/12/1931
Numero:1580


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di ottenere dai ricoverati che non si trovino in condizioni di povertà, e in caso di loro morte, dagli eredi legittimi e testamentari, la rivalsa delle spese [...]
Art. 2.      Le amministrazioni degli ospedali, dei comuni e dei manicomi pubblici, decorso il termine di quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 1, risultante [...]
Art. 3.      L'elenco, vistato dal prefetto, è notificato per estratto, nei modi e nelle forme previsti dall'art. 3 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, dalle amministrazioni [...]
Art. 4.      Entro trenta giorni dalla notificazione di cui al precedente articolo, i debitori possono, mediante atto di citazione da notificare alla amministrazione spedaliera o del [...]
Art. 5.      In mancanza di opposizione entro il termine stabilito dall'art. 4, ovvero, quando, pure essendo stata prodotta opposizione, non venga ordinata la sospensione del [...]
Art. 6.      Il procedimento coattivo, nelle forme indicate nell'articolo precedente, viene parimenti proseguito quando l'opposizione sia stata respinta dall'autorità giudiziaria [...]
Art. 7.      Il governo del re è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni integrative ed esecutive della presente legge, ed a riunire e coordinare in testo unico le [...]


§ 86.5.3 – L. 3 dicembre 1931, n. 1580. [1]

Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali.

(G.U. 8 gennaio 1932, n. 5).

 

     Art. 1.

     Allo scopo di ottenere dai ricoverati che non si trovino in condizioni di povertà, e in caso di loro morte, dagli eredi legittimi e testamentari, la rivalsa delle spese di spedalità o manicomiali, le amministrazioni degli ospedali, dei comuni o dei manicomi pubblici, sulla base degli accertamenti eseguiti, comunicano, mediante lettera raccomandata spedita per posta con ricevuta di ritorno, ai singoli obbligati, l'ammontare delle somme da rimborsare, i motivi per cui viene chiesto il rimborso e le modalità di pagamento.

     Il credito è privilegiato, qualunque sia il tempo per il quale sono state sostenute le spese di spedalità, e prende grado insieme con le spese di cui al n. 3 dell'art. 1956 del codice civile.

     L'azione di rivalsa con le stesse modalità di cui al primo comma, può essere esercitata, ove occorra, anche verso i congiunti dei ricoverati stessi nell'ordine stabilito dall'art. 142 del codice civile, che erano per legge tenuti agli alimenti durante il periodo del ricovero e si trovino in condizione di sostenere, in tutto o in parte, l'onere delle degenze, nonchè verso le persone civilmente responsabili delle ferite e delle malattie che resero necessaria l'assistenza nell'ospedale o nel manicomio.

     Le amministrazioni degli ospedali possono avvalersi della proceduta stabilita con la presente legge solo nel caso previsto dall'art. 34 d) del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

 

          Art. 2.

     Le amministrazioni degli ospedali, dei comuni e dei manicomi pubblici, decorso il termine di quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 1, risultante dal bollo dell'ufficio postale sulla ricevuta di ritorno, e tenuto conto delle opposizioni pervenute nel termine stesso, formano un elenco delle singole persone tenute al rimborso.

     Nell'elenco debbono risultare: il nome e cognome, la residenza e dimora del ricoverato, dei congiunti obbligati con l'indicazione del grado di parentela od affinità, e delle persone civilmente responsabili; la misura della retta giornaliera, il numero delle giornate di degenza, l'ammontare della somma dovuta ed ogni altro sommario elemento esplicativo circa il fatto e il motivo per cui è chiesto il rimborso.

     Il prefetto, esaminati i documenti di prova delle eseguite comunicazioni, nonchè le opposizioni pervenute, dopo di avere rettificate o cancellate le partite contestate, rende esecutorio l'elenco.

     Il provvedimento del prefetto non è soggetto a gravame in via amministrativa.

 

          Art. 3.

     L'elenco, vistato dal prefetto, è notificato per estratto, nei modi e nelle forme previsti dall'art. 3 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, dalle amministrazioni degli ospedali o dei comuni o dei manicomi pubblici alle singole persone obbligate, con ingiunzione di versare, entro trenta giorni, sotto comminatoria di atti esecutivi, la somma dovuta.

     Qualora la notifica, di cui al comma precedente, non venga eseguita nel termine di cinque anni dalla effettiva cessazione del ricovero, le amministrazioni degli ospedali, dei comuni e dei manicomi pubblici non potranno più avvalersi della procedura privilegiata stabilita con la presente legge.

     Per la rivalsa delle spedalità riferentisi a ricoveri effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica dev'essere fatta nel termine di cinque anni dalla data anzidetta o, eventualmente, nel minor termine che manchi al compimento della prescrizione ordinaria.

 

          Art. 4.

     Entro trenta giorni dalla notificazione di cui al precedente articolo, i debitori possono, mediante atto di citazione da notificare alla amministrazione spedaliera o del comune o del manicomio pubblico, produrre opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, competente per valore, del luogo ove ha sede l'amministrazione dell'ente creditore.

     L'opposizione non può essere diretta a contestare l'accertamento del numero delle giornate di degenza e la misura della retta giornaliera, da cui risulta determinata la somma complessivamente dovuta.

     L'autorità adita, assunte le informazioni che riterrà opportune, ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo.

     Il provvedimento di sospensione è dato dal conciliatore, pretore o presidente del tribunale con semplice decreto in calce alla domanda del debitore.

 

          Art. 5.

     In mancanza di opposizione entro il termine stabilito dall'art. 4, ovvero, quando, pure essendo stata prodotta opposizione, non venga ordinata la sospensione del procedimento coattivo, a norma dello stesso articolo, l'amministrazione dell'ospedale o del comune o del manicomio pubblico procede, a mezzo di ufficiale giudiziario o di usciere dell'ufficio di conciliazione, agli atti di esecuzione sui beni mobili ed immobili del debitore secondo le norme procedurali stabilite dalla legge 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, delle province, dei comuni e delle istituzioni di beneficenza.

 

          Art. 6.

     Il procedimento coattivo, nelle forme indicate nell'articolo precedente, viene parimenti proseguito quando l'opposizione sia stata respinta dall'autorità giudiziaria adita o il relativo giudizio sia stato dichiarato perento.

     La pendenza del giudizio di appello contro le decisioni pronunciate sul giudizio di opposizione non sospende il procedimento coattivo; ma la sospensione può essere ordinata dal pretore o dal presidente del collegio competente pel giudizio di appello con le forme indicate nell'ultimo comma dell'art. 4.

 

          Art. 7.

     Il governo del re è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni integrative ed esecutive della presente legge, ed a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni della legge stessa con quelle della legge 17 luglio 1890, n. 6972, con le leggi successive che l'hanno modificata e con le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.