§ 86.4.5B - Legge 5 maggio 1976, n. 246.
Modifiche della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, concernente l'ordinamento delle categorie di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:05/05/1976
Numero:246


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il secondo comma, parte seconda, dell'art. 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Il sesto comma dell'art. 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Il trattamento economico previsto dalle precedenti disposizioni si applica - ai sensi dell'art. 47 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199 - [...]
Art. 5.      I quadri 3, 4 e 5 della tabella B, allegata alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, sono modificati come segue:
Art. 6.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975.
Art. 7.      All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 148.236.000, si provvede, per gli anni 1975 e 1976, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al [...]


§ 86.4.5B - Legge 5 maggio 1976, n. 246.

Modifiche della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria.

(G.U. 17 maggio 1976, n. 129)

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, è sostituito dal seguente:

     "Al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di L. 96.000. Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed è suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50% della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma, parte seconda, dell'art. 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, è sostituito dal seguente:

     "Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate in detta tabella - quadri 3, 4 e 5 - spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di L. 163.500, L. 133.500 e L. 111.000".

 

          Art. 3.

     Il sesto comma dell'art. 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, è sostituito dal seguente:

     "Per i medici incaricati che fruiscono dei compensi indicati al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso mensile lordo di L. 96.000".

 

          Art. 4.

     Il trattamento economico previsto dalle precedenti disposizioni si applica - ai sensi dell'art. 47 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199 - anche ai farmacisti e veterinari incaricati.

 

          Art. 5.

     I quadri 3, 4 e 5 della tabella B, allegata alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, sono modificati come segue:

 

 

Quadro 3

Compenso mensile lordo L. 163.500

Aversa

M.G.

Barcellona

M.G.

Bari

C.G.

Favignana

C.R.

Genova

C.G.

Milano

C.G.

Montelupo Fiorentino

M.G.

Napoli

C.G.

Napoli

M.G.

Palermo

C.G.

Paliano

S.G.

Parma

C.M.F.

Porto Azzurro

II.PP.

Pozzuoli

M.G.D.

Reggio Emilia

M.G.

Roma

C.G.

Roma-Rebibbia

C.R.

Roma-Rebibbia

C.G.D.

Trento

C.G.

Turi

C.M.F.

Quadro 4

Compenso mensile lordo L. 133.500

Cagliari

C.G.

Firenze

C.G. e C.R.

Fossombrone

C.M.F.

Messina

C.G.

Perugia

C.R.D.-C.G.-C.R.

Pisa

C.G. e Sez. M.F.

Procida

C.R.

Ragusa

C.G. e C.M.F.

Roma-Rebibbia

C.G.

Roma-Casal de' Marmi

C.R.M.-I.O.M.

Torino

C.G.

Volterra

II.PP.

Quadro 5

Compenso mensile lordo L. 111.000

Avellino

C.G.

Bologna

C.G.

Bologna

I.O.M.-C.R.M.

Bolzano

C.G.

Caltanissetta

C.G.

Castelfranco Emilia

C.L.

Catania

C.G.

Catanzaro

C.G.

Firenze

C.G.D.

Fossano

C.R.

Lecce

C.G.

Lecce

C.R.

Lonate Pozzolo

C.L.A.

Napoli

I.O.M. e Pr.Sc.

Nisida

C.R.M.

Padova

C.R.

Padova

C.G.

Palermo

I.O.M. e C.R.M.

Potenza

C.G. e C.R.

Roma

I.O.M.

Siracusa

C.G.

Trieste

C.G.

Venezia

C.L.

Venezia

C.G.

Venezia

C.R.D.

Verona

C.G.

Viterbo

C.G. e C.R.

 

          Art. 6.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975.

 

          Art. 7.

     All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 148.236.000, si provvede, per gli anni 1975 e 1976, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.