Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.4 personale |
Data: | 07/06/1975 |
Numero: | 199 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 59 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente; |
Art. 3. Il terzo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente: |
Art. 4. I quadri 1 e 2 della tabella B allegata alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, sono modificati come segue: |
Art. 5. |
Art. 6. La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1972; le altre disposizioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
§ 86.4.5A - Legge 7 giugno 1975, n. 199.
Modifica della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.
(G.U. 14 giugno 1975, n. 155)
L'articolo 59 della
"La presente legge ha efficacia fino all'entrata in vigore dell'ordinamento relativo al servizio sanitario degli istituti di prevenzione e di pena nell'ambito della legge sulla riforma sanitaria".
Il secondo comma dell'articolo 38 della
"Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella B - quadri 1 e 2 - allegata alla presente legge, spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di L. 500.000 e di L. 350.000. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate in detta tabella - quadri 3, 4 e 5 - spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di L. 109.000, 89.000 e 74.000".
Il terzo comma dell'articolo 38 della
"I compensi per i medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella B - quadri 1 e 2 - sono ridotti rispettivamente a L. 250.000 e 175.000 qualora essi siano anche titolari di condotta medica".
I quadri 1 e 2 della tabella B allegata alla
"Quadro 1 |
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Compenso mensile lordo |
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L. 500.000 |
Asinara |
C.L.A. |
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Gorgona |
C.L.A. |
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Pianosa |
Stab. penit. |
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Capraia |
C.L.A." |
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"Quadro 2 |
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Compenso mensile lordo |
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L. 350.000 |
Is Arenas |
C.L.A. |
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Isili |
C.L.A. |
|
Mamone |
C.L.A." |
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All'onere annuo di L. 31.100.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'esercizio 1975, con i normali stanziamenti del capitolo 2001 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno stesso.
La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1972; le altre disposizioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.