§ 86.4.5A - Legge 7 giugno 1975, n. 199.
Modifica della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:07/06/1975
Numero:199


Sommario
Art. 1.      L'articolo 59 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente;
Art. 3.      Il terzo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      I quadri 1 e 2 della tabella B allegata alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, sono modificati come segue:
Art. 5.     
Art. 6.      La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1972; le altre disposizioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.


§ 86.4.5A - Legge 7 giugno 1975, n. 199.

Modifica della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

(G.U. 14 giugno 1975, n. 155)

 

     Art. 1.

     L'articolo 59 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

     "La presente legge ha efficacia fino all'entrata in vigore dell'ordinamento relativo al servizio sanitario degli istituti di prevenzione e di pena nell'ambito della legge sulla riforma sanitaria".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente;

     "Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella B - quadri 1 e 2 - allegata alla presente legge, spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di L. 500.000 e di L. 350.000. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate in detta tabella - quadri 3, 4 e 5 - spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di L. 109.000, 89.000 e 74.000".

 

          Art. 3.

     Il terzo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

     "I compensi per i medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella B - quadri 1 e 2 - sono ridotti rispettivamente a L. 250.000 e 175.000 qualora essi siano anche titolari di condotta medica".

 

          Art. 4.

     I quadri 1 e 2 della tabella B allegata alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, sono modificati come segue:

"Quadro 1

 

 

Compenso mensile lordo

 

L. 500.000

Asinara

C.L.A.

 

Gorgona

C.L.A.

 

Pianosa

Stab. penit.

 

Capraia

C.L.A."

 

"Quadro 2

 

 

Compenso mensile lordo

 

L. 350.000

Is Arenas

C.L.A.

 

Isili

C.L.A.

 

Mamone

C.L.A."

 

 

          Art. 5.

     All'onere annuo di L. 31.100.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'esercizio 1975, con i normali stanziamenti del capitolo 2001 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno stesso.

 

          Art. 6.

     La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1972; le altre disposizioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.