§ 86.4.51 – L. 15 dicembre 1969, n. 1021.
Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:15/12/1969
Numero:1021


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1969, il compenso di cui all'art. 1 della legge 18 maggio 1967, n. 376, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della [...]
Art. 2.      All'onere annuo di lire 65.411.000 a carico del Ministero della difesa sarà fatto fronte con lo stanziamento del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del [...]


§ 86.4.51 – L. 15 dicembre 1969, n. 1021. [1]

Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 8 gennaio 1970, n. 6).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1969, il compenso di cui all'art. 1 della legge 18 maggio 1967, n. 376, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina, agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e con il Sovrano militare ordine di Malta ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è fissato in lire 1.000 giornaliere.

 

          Art. 2.

     All'onere annuo di lire 65.411.000 a carico del Ministero della difesa sarà fatto fronte con lo stanziamento del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     All'onere annuo di lire 800.000 a carico del Ministero dell'interno sarà fatto fronte con lo stanziamento del capitolo 1454 dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.