§ 86.4.46 – L. 18 maggio 1967, n. 376.
Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:18/05/1967
Numero:376


Sommario
Art. 1.      Il compenso di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1959, n. 403, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina ed agli ospedali [...]
Art. 2.      Il Ministero dell'interno, allorchè ricorrano particolari necessità presso i servizi di assistenza sanitaria, presso le infermerie e presso i centri medici del Corpo [...]
Art. 3.      Le convenzioni in atto, stipulate dal Ministero della difesa per l'assunzione di suore infermiere destinate al servizio di assistenza sanitaria presso il Corpo delle [...]
Art. 4.      All'onere annuo di lire 38 milioni a carico del Ministero della difesa sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo n. 2501 (lire 32.500.000) e mediante riduzione [...]


§ 86.4.46 – L. 18 maggio 1967, n. 376.

Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 14 giugno 1967, n. 147).

 

     Art. 1.

     Il compenso di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1959, n. 403, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina ed agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e col Sovrano militare ordine di Malta è fissato in lire 600 giornaliere [1].

 

          Art. 2.

     Il Ministero dell'interno, allorchè ricorrano particolari necessità presso i servizi di assistenza sanitaria, presso le infermerie e presso i centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, può impiegare suore infermiere da adibire presso i servizi predetti mediante convenzioni da stipularsi con la casa madre che metterà a disposizione le suore.

     Il contingente delle suore ritenute necessarie per le esigenze dei servizi sanitari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è determinato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

     Alle suore impiegate dal Ministero dell'interno sono estese, in quanto applicabili e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni contenute nel regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563, e successive modificazioni.

     Il Ministero dell'interno emanerà particolareggiate istruzioni per disciplinare il servizio delle suore addette alle infermerie ed ai centri medie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

 

          Art. 3.

     Le convenzioni in atto, stipulate dal Ministero della difesa per l'assunzione di suore infermiere destinate al servizio di assistenza sanitaria presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, conservano validità fino alla scadenza stabilita.

 

          Art. 4.

     All'onere annuo di lire 38 milioni a carico del Ministero della difesa sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo n. 2501 (lire 32.500.000) e mediante riduzione del capitolo n. 2322 (lire 5.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     All'onere di lire 354.240, a carico del Ministero dell'interno sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo n. 1454 dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Il compenso di cui al presente comma è stato elevato a 1.000 lire giornaliere dall'art. 1 della L. 15 dicembre 1969, n. 1021, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1969.