§ 86.4.3e - Legge 23 giugno 1961, n. 532.
Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:23/06/1961
Numero:532


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri contenute nella legge 10 marzo 1955, n. 97, ripristinate e modificate con la legge 18 giugno 1960, n. 640, [...]
Art. 2.      Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97, sub lettere b) e c), sono sostituite dalle seguenti:


§ 86.4.3e - Legge 23 giugno 1961, n. 532. [1]

Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97.

(G.U. 7 luglio 1961, n. 166).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri contenute nella legge 10 marzo 1955, n. 97, ripristinate e modificate con la legge 18 giugno 1960, n. 640, sono richiamate in vigore e prorogate a partire dall'11 marzo 1961 fino al 30 giugno 1963.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97, sub lettere b) e c), sono sostituite dalle seguenti:

     "b) da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorso, in servizio presso altri ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso;

     "c) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza di materia strettamente attinente al concorso".

     La disposizione di cui al secondo comma del predetto art. 5, sub lettera c), è sostituita dalla seguente:

     "c) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente al concorso".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.