§ 86.4.3a - Legge 4 febbraio 1958, n. 21.
Proroga di un anno delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:04/02/1958
Numero:21


Sommario
Art. unico.      Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, sono prorogate di un anno a partire dal [...]


§ 86.4.3a - Legge 4 febbraio 1958, n. 21. [1]

Proroga di un anno delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97.

(G.U. 15 febbraio 1958, n. 40).

 

 

     Art. unico.

     Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, sono prorogate di un anno a partire dal 10 marzo 1958.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.