Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.4 personale |
Data: | 04/02/1958 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. unico. Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, sono prorogate di un anno a partire dal [...] |
§ 86.4.3a - Legge 4 febbraio 1958, n. 21. [1]
Proroga di un anno delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97.
(G.U. 15 febbraio 1958, n. 40).
Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla
[1] Abrogata dall'art. 24 del