Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.4 personale |
Data: | 02/04/1951 |
Numero: | 299 |
Sommario |
Art. 1. A modifica di quanto disposto dall'art. 12 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 6 [...] |
Art. 2. Per gli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, sarà provveduto con i fondi stanziati nel [...] |
§ 86.4.16 – L. 2 aprile 1951, n. 299. [1]
Misura delle indennità ai medici civili che assistono alle sedute dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva.
(G.U. 10 maggio 1951, n. 105).
A modifica di quanto disposto dall'art. 12 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con
Qualora, per assistere alle sedute, il medico civile debba recarsi in un Comune che non sia quello della sua ordinaria residenza, l'indennità di cui al primo comma è elevata a lire 3000, oltre al rimborso delle spese personali di trasporto in seconda classe sulle ferrovie e sui piroscafi e a quello dell'effettivo costo del biglietto sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio.
Per gli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, sarà provveduto con i fondi stanziati nel capitolo 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51.
[1] Abrogata dall'art. 24 del