§ 86.2.a - Legge 9 ottobre 1964, n. 990.
Modifica dell'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1° maggio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.2 farmaci e presidi medici
Data:09/10/1964
Numero:990


Sommario
Art. unico.      Il primo e il secondo comma dell'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 1° maggio [...]


§ 86.2.a - Legge 9 ottobre 1964, n. 990.

Modifica dell'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1° maggio 1941, n. 422, e dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, per istituire la tariffa nazionale dei medicinali.

(G.U. 28 ottobre 1964, n. 265).

 

 

     Art. unico.

     Il primo e il secondo comma dell'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422, e con il regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, sono sostituiti dal seguente:

     "Almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanità, è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti".

     Nel settimo comma dello stesso art. 125 le parole: "Il Ministro per l'interno" sono sostituite con le altre: "Il Ministro per la sanità".