§ 84.3.43 - Deliberazione 12 luglio 2006, n. 130/06/CSP.
Misure attuative per l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione delle informazioni richieste nell'atto di indirizzo sulla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.3 impianti e strumenti
Data:12/07/2006
Numero:130


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Modalità di comunicazione delle informazioni da parte dei soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione.
Art. 3.  Dichiarazione dei soggetti realizzatori delle indagini
Art. 4.  Comunicazione dello statuto
Art. 5.  Dichiarazione dei soggetti che esercitano il controllo sui soggetti realizzatori delle indagini
Art. 6.  Nota informativa
Art. 7.  Termini
Art. 8.  Sanzioni


§ 84.3.43 - Deliberazione 12 luglio 2006, n. 130/06/CSP.

Misure attuative per l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione delle informazioni richieste nell'atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione.

(G.U. 28 luglio 2006, n. 174)

 

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

L'AUTORITA'

 

     Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 12 luglio 2006;

     Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante « Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 11;

     Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante « testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - Supplemento ordinario;

     Visto il programma di lavoro, approvato dalla commissione per i servizi e i prodotti nella riunione del 14 luglio 2005, finalizzato al miglioramento del funzionamento del sistema di rilevazione degli indici di ascolto secondo criteri di correttezza, trasparenza ed apertura alle nuove tecnologie;

     Vista la delibera n. 372/05/CONS del 16 settembre 2005 con cui è stata approvata la convenzione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Istituto nazionale di statistica per lo svolgimento di uno studio metodologico sulla qualità dell'informazione statistica diffusa dall'indagine sugli ascolti televisivi;

     Vista l'indagine tecnica del servizio per le tecnologie dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativa alle nuove piattaforme trasmissive e alla loro incidenza sugli indici di ascolto;

     Viste le risultanze delle audizioni sugli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione effettuate dall'Autorità nel periodo novembre-dicembre 2005;

     Visto l'atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione approvato con delibera n. 85/06/CSP del 16 maggio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 2006;

     Considerato che a norma dell'art. 6, comma 4, della citata delibera n. 85/06/CSP l'Autorità adotta le misure attuative richieste dal provvedimento stesso;

     Considerata l'esigenza di acquisire in modo strutturato le informazioni dovute dai soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione attraverso l'adozione di appositi modelli al fine di rendere omogenea la gestione e l'elaborazione dei dati richiesti;

     Ritenuto pertanto di dover adottare un apposito provvedimento per disciplinare le modalità di acquisizione delle informazioni richieste;

     Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

 

     Delibera:

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente provvedimento disciplina, in applicazione dell'art. 6, comma 4, della delibera n. 85/06/CSP, le modalità di acquisizione dei dati e delle informazioni previste dagli articoli 2 e 6 della stessa delibera.

 

     Art. 2. Modalità di comunicazione delle informazioni da parte dei soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione.

     1. I soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, così come definiti all'art. 1, comma 1, lettera e), della delibera n. 85/06/CSP, sono tenuti a comunicare all'Autorità i dati anagrafici generali, la composizione degli organi amministrativi e dei rappresentanti legali, l'assetto proprietario e quello delle società socie, lo statuto vigente e la «nota informativa» concernente le indagini effettuate secondo le modalità previste dai successivi articoli 3, 4 e 6.

 

     Art. 3. Dichiarazione dei soggetti realizzatori delle indagini

     1. I soggetti di cui all'art. 2 del presente provvedimento devono produrre una dichiarazione contenente:

     a) i propri dati anagrafici generali, utilizzando il modello A IA;

     b) l'indicazione della composizione, della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori, utilizzando il modello B IA;

     c) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci, della percentuale delle rispettive partecipazioni e del diritto di voto in assemblea ordinaria, utilizzando il modello C1 IA;

     d) l'indicazione del capitale sociale delle società a cui sono intestate le azioni o le quote del soggetto realizzatore delle indagini, dell'elenco dei soci delle medesime società, della percentuale delle partecipazioni detenute dai soci e del diritto di voto esercitabile in assemblea ordinaria, utilizzando il modello C2 IA.

 

     Art. 4. Comunicazione dello statuto

     1. I soggetti di cui all'art. 2 del presente provvedimento hanno l'obbligo di trasmettere all'Autorità copia integrale dello statuto vigente.

 

     Art. 5. Dichiarazione dei soggetti che esercitano il controllo sui soggetti realizzatori delle indagini

     1. Coloro che esercitano il controllo sui soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione sono tenuti a darne comunicazione mediante una dichiarazione redatta utilizzando il modello D IA.

 

     Art. 6. Nota informativa

     1. I soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione hanno altresì l'obbligo di comunicare, per ogni indagine effettuata, una «nota informativa» contenente le seguenti indicazioni minime:

     a) i dati anagrafici generali della società che realizza l'indagine;

     b) la metodologia utilizzata;

     c) la consistenza del campione oggetto dell'indagine;

     d) le modalità di rilevazione e l'eventuale margine di errore per categoria;

     e) il periodo della rilevazione;

     f) il costo di accesso ai singoli servizi di rilevazione;

     g) l'indirizzo del sito internet o altro mezzo ove è reperibile il documento recante l'esposizione dell'intera metodologia utilizzata.

     2. Il documento elettronico contenente la nota informativa di cui al comma 1 dovrà essere trasmesso in formato PDF, per la successiva pubblicazione sul sito dell'Autorità, all'indirizzo di posta elettronica indiciascolto@agcom.it

 

     Art. 7. Termini

     1. I soggetti realizzatori delle indagini che alla data di pubblicazione del presente provvedimento già svolgono attività di ricerca ed effettuano le rilevazioni sono tenuti a comunicare quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 6 entro il 15 settembre 2006.

     2. I soggetti realizzatori delle indagini che si costituiscano successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento sono tenuti a comunicare quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 6 entro 12 mesi dall'avvio dell'attività di ricerca.

     3. Coloro che esercitano il controllo sui soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad effettuare la comunicazione prevista dall'art. 5 del presente provvedimento entro il 15 settembre 2006.

     4. Coloro che esercitano il controllo sui soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono tenuti ad effettuare la comunicazione prevista dall'art. 5 del presente provvedimento entro 12 mesi dall'avvio dell'attività di ricerca del soggetto controllato.

     5. Di ogni variazione dei dati richiesti dal presente provvedimento, dovrà essere data comunicazione con le medesime modalità previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento. L'assenza di variazioni nel corso dell'anno dovrà essere attestata mediante apposita dichiarazione da trasmettere all'Autorità entro il 31 dicembre di ogni anno.

 

     Art. 8. Sanzioni

     1. I soggetti realizzatori che nelle comunicazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 espongono fatti non rispondenti al vero sono sanzionati ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

     2. I soggetti realizzatori che non provvedono alle comunicazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono sanzionati ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

     Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

 

 

MODELLO A

 

MODELLO B

 

MODELLO C1

 

MODELLO C2

 

MODELLO D