§ 84.1.237 - Deliberazione 2 marzo 2006, n. 110/06/CONS.
Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'anno 2006.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:02/03/2006
Numero:110


Sommario
Art. 1.      1. Per l'anno 2006, la contribuzione fissata dall'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in misura pari all'1,5 per mille, dovuta all'Autorità dai soggetti operanti nel settore [...]
Art. 2.      1. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a 500.000,00 euro e le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in [...]
Art. 3.      1. Il versamento del contributo eseguito entro il 30 aprile 2006, deve essere effettuato sul c/c bancario n. 000027003095 Abi 01010 Cab 03494 Cin L - Sanpaolo Banco di Napoli - intestato [...]
Art. 4.      1. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 [...]


§ 84.1.237 - Deliberazione 2 marzo 2006, n. 110/06/CONS.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'anno 2006.

(G.U. 29 marzo 2006, n. 74)

 

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

L'AUTORITA'

 

     Nella sua riunione di Consiglio del 2 marzo 2006;

     Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con la quale sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni;

     Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

     Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», ed in particolare, l'art. 1, commi 65, 66 e 68;

     Visto lo stanziamento autorizzato in relazione alla legge n. 249 del 1997 indicato nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2002, recante misure e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della legge n. 481/95, nonchè i successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in materia;

     Considerato che il comma 66 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, fissa, per l'anno 2006, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni nella misura dell'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della citata legge;

     Considerato che la predetta norma, avendo riguardo ai «soggetti operanti nel settore delle comunicazioni», i quali erano stati identificati dal già citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, consente di continuare a fare riferimento ai contenuti di tale provvedimento;

     Esaminato il parere espresso in data 24 febbraio 2006 dalla Commissione di garanzia, in merito alla disciplina delle esenzioni dall'obbligo di versamento del contributo da parte di alcune categorie di soggetti;

     Considerato che il mutato quadro normativo relativo al sistema di finanziamento fa ritenere opportuno sottoporre a revisione, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il sistema delle esenzioni dalla contribuzione, così come individuate nel decreto interministeriale del 16 luglio 1999 e riproposte nei successivi decreti, riducendo significativamente l'ambito delle esenzioni stesse;

     Considerato peraltro opportuno stabilire criteri di esenzione aderenti al rispetto dei principi della parità di trattamento, della tutela del pluralismo, di economicità della gestione amministrativa connessa al prelievo e di proporzionalità;

     Ritenuto, al fine di perseguire gli obiettivi sopra specificati, di individuare un'esenzione per i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a 500.000,00 euro in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo;

     Ravvisata altresì l'opportunità di puntualizzare la già vigente esenzione totale per le imprese che versano in «stato di crisi» avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali;

     Vista la relazione illustrativa dell'Ufficio bilancio e contabilità del Servizio amministrazione e personale sul calcolo della base imponibile e le modalità di contribuzione;

     Rilevato che le proposte modalità di calcolo della base imponibile, già previste dal decreto ministeriale del 27 luglio 2005, si mostrano coerenti con i principi di pertinenza, di causalità ed equità;

     Considerato che la stima delle entrate, determinata in base ai dati dei bilanci 2004 degli operatori della comunicazione, risulta congrua ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2006;

     Tenuto conto, inoltre, dei valori contabili emersi nel raffronto tra il sistema di esenzioni dalla contribuzione applicato negli anni pregressi e quello che si propone per l'anno 2006 con il presente provvedimento;

     Udita la relazione dei commissari relatori Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

 

     Delibera:

 

Art. 1.

     1. Per l'anno 2006, la contribuzione fissata dall'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in misura pari all'1,5 per mille, dovuta all'Autorità dai soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, come individuati nel decreto ministeriale 17 maggio 2002, è calcolata sui ricavi, iscritti nell'ultimo bilancio approvato prima dell'entrata in vigore della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266.

     2. Ai fini dell'applicazione del contributo di cui al comma 1 assumono rilievo i soli ricavi ottenuti nel settore delle comunicazioni.

     3. La base imponibile rilevante ai fini dell'applicazione dei commi precedenti è determinata al netto delle quote riversate agli operatori terzi.

 

     Art. 2.

     1. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a 500.000,00 euro e le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali.

 

     Art. 3.

     1. Il versamento del contributo eseguito entro il 30 aprile 2006, deve essere effettuato sul c/c bancario n. 000027003095 Abi 01010 Cab 03494 Cin L - Sanpaolo Banco di Napoli - intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

     Art. 4.

     1. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio 2006, il codice fiscale, i dati relativi alla categoria di appartenenza, l'ammontare dei ricavi iscritti al bilancio e quelli sui quali viene calcolato il contributo, l'ammontare del contributo versato e gli estremi del versamento effettuato. Nel caso in cui il soggetto svolga attività rientranti in più di una delle categorie del settore di cui all'art. 1, comma 1, comunica la categoria prevalente determinata in relazione ai ricavi.

     2. Per la comunicazione di cui al comma 1 deve essere utilizzata copia del modello allegato alla presente delibera, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.i.

     3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonchè l'indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

     4. La presente delibera ai sensi della legge n. 266/2005, art. 1, comma 65 - è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito web dell'Autorità.

 

 

Allegati

(Omissis)