Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni |
Capitolo: | 84.1 disciplina generale |
Data: | 06/02/2006 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 84.1.233 - L. 6 febbraio 2006, n. 37.
Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva.
(G.U. 15 febbraio 2006, n. 38)
Art. 1. Modifiche all'articolo 10 della
1. All'articolo 10 della
a) al comma 1, dopo le parole: «devono osservare» sono inserite le seguenti: «e promuovere»;
b) al comma 2, dopo le parole: «comunicazione commerciale e pubblicitaria.» è inserito il seguente periodo: «E' comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive»;
c) al comma 3, le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» sono soppresse;
d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla
e) al comma 5, dopo le parole: «dalle sezioni I e II del Capo I della
f) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell'articolo 1 della
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.