Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni |
Capitolo: | 84.1 disciplina generale |
Data: | 18/04/1963 |
Numero: | 983 |
Sommario |
Art. 1. La RAI si impegna ad assicurare la ricezione del secondo programma televisivo ad almeno l'80% della popolazione italiana entro il 31 dicembre 1966 in base ad un piano tecnico che la RAI stessa [...] |
Art. 2. Per gli esercizi dal 1963 al 1970 la Società RAI è autorizzata a trattenere l'importo annuo di L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni) a valere sulle maggiori somme da essa dovute allo Stato, [...] |
Art. 3. La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa di lire 2000 essendo stata fatta nell'interesse dello Stato. |
§ 84.1.20 - D.P.R. 18 aprile 1963, n. 983.
Approvazione ed esecutorietà della convenzione aggiuntiva stipulata in data 7 febbraio 1963 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la R.A.I. - Radiotelevisione Italiana
(G.U. 27 luglio 1963, n. 200)
Convenzione aggiuntiva fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione Italiana
- Preambolo
Vista la convenzione per la concessione alla RAI-Radiotelevisione Italiana, Società per azioni, del servizio di radioaudizioni e televisione circolari e del servizio di telediffusione su filo, approvata e resa esecutiva con
Vista la convenzione in data 21 maggio 1959, approvata e resa esecutiva con
Vista la convenzione aggiuntiva in data 31 dicembre 1962;
Considerata la opportunità di accelerare la estensione del citato programma televisivo;
Tenuto conto dei particolari oneri che la RAI dovrà sostenere per effetto di detto acceleramento;
Tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni (Amministrazione poste e telecomunicazioni) in persona dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni dott. ing. Albino Antinori e la RAI (Radiotelevisione italiana - Società per azioni) rappresentata dall'amministratore delegato cav. del lavoro ing. Marcello Rodinò, all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della RAI in data 19 dicembre 1962;
Si conviene e si stipula quanto appresso:
La RAI si impegna ad assicurare la ricezione del secondo programma televisivo ad almeno l'80% della popolazione italiana entro il 31 dicembre 1966 in base ad un piano tecnico che la RAI stessa presenterà al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il 31 dicembre 1963 e che, dopo aver ricevuto l'approvazione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, sarà considerato parte integrante del presente atto.
La RAI si impegna altresì ad estendere entro il 31 dicembre 1963 le ricezioni del secondo programma televisivo a tutti i capoluoghi di Provincia riportati nell'allegato elenco che risultano non serviti, totalmente o in parte, alla data del 31 dicembre 1962.
Per gli esercizi dal 1963 al 1970 la Società RAI è autorizzata a trattenere l'importo annuo di L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni) a valere sulle maggiori somme da essa dovute allo Stato, rispetto a quelle relative all'esercizio 1962 per canone del 5,60% previsto dall'art. 2 della convenzione aggiuntiva 21 maggio 1959, approvata con
La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa di lire 2000 essendo stata fatta nell'interesse dello Stato.
Allegato n. 1
Imperia
Sondrio
Belluno
Gorizia
Ascoli Piceno
Massa
Carrara
Rieti
Latina
Salerno
Teramo
Trapani
La Spezia
Vicenza
Forlì
Pesaro
Macerata
Terni
Caserta
Benevento
Potenza
Catanzaro
Agrigento
Nuoro
Cagliari