§ 84.1.4 - Legge 8 gennaio 1931, n. 234.
Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:08/01/1931
Numero:234


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.  [5]
Art. 13. 


§ 84.1.4 - Legge 8 gennaio 1931, n. 234.

Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici

(G.U. 24 marzo 1931, n. 68)

 

     Art. 1.

     L'obbligo fatto dagli articoli 3 e 6 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, ai costruttori e commercianti di materiali per radioaudizioni circolari di munirsi della licenza rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, viene esteso indistintamente a tutti i costruttori e commercianti di materiale radioelettrico di qualsiasi tipo, compresi i rappresentanti di commercio degli stessi materiali.

     Anche i semplici montatori di impianti ad uso di apparecchi radioelettrici e i riparatori di detti apparecchi sono obbligati a munirsi della licenza da rilasciarsi dal Ministero delle comunicazioni.

     I costruttori, i commercianti e i rappresentanti, di cui alle precedenti disposizioni, sono tenuti al pagamento delle tasse per licenza di costruzione o per licenza di vendita, indicate negli articoli 3 e 6 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917.

     I montatori e i riparatori sono tenuti al pagamento della tassa annua di lire cinquanta.

     Le tasse suddette sono riportate in misura eguale fra il Ministero delle finanze e quello delle comunicazioni.

 

          Art. 2.

     Colui che a scopo di commercio intenda importare dall'estero apparecchi radioelettrici trasmittenti completi o riceventi completi o parti di essi colpite da tasse deve munirsi:

     1° della licenza di vendita stabilita dal precedente articolo;

     2° di una speciale autorizzazione del Ministero delle comunicazioni da richiedersi tipo per tipo, specificando nella domanda il quantitativo ed il tipo degli apparecchi da introdursi ed il motivo della importazione.

     Le Amministrazioni pubbliche statali sono esentate dalla precedente autorizzazione.

     Colui che intenda importare nel Regno, per esclusivo uso personale, materiali radioelettrici, deve solo munirsi di autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, il quale, ove la conceda, potrà stabilire la quantità e qualità di materiali per cui è accordata l'autorizzazione stessa, ed il termine massimo entro il quale l'importazione deve aver luogo.

     Gli italiani residenti all'estero e gli stranieri che, recandosi temporaneamente nel Regno, intendano portare o usare un apparecchio radioelettrico, debbono ottenerne licenza dal Ministero delle comunicazioni. All'uopo gli interessati dovranno presentare domanda al Ministero degli affari esteri, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente legge, che verrà emanato di concerto col Ministero delle finanze e cogli altri Ministeri interessati.

 

          Art. 3.

     È vietato eseguire impianti radioelettrici di qualsiasi specie per conto di privati, o di società o di enti privati, che non siano in possesso dell'atto di concessione, o della licenza governativa, da cui risulti lo scopo al quale gli impianti sono destinati.

     Per la installazione di impianti riceventi per radioaudizioni circolari del tipo domiciliare è sufficiente che l'utente sia in possesso della licenza prevista dall'art. 7 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917. Se si tratti di impianti riceventi di radioaudizione circolare destinati a funzionare in locali pubblici o aperti al pubblico, l'utente deve essere in possesso, oltre della detta licenza, anche dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, richiesta dall'art. 67 del testo unico approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848.

 

          Art. 4.

     Agli effetti della presente legge è considerata stazione radioelettrica privata qualsiasi stazione trasmittente e ricevente, oppure unicamente trasmittente od unicamente ricevente, che non sia gestita dallo Stato o da un concessionario autorizzato a eseguire, a scopo pubblico o nell'interesse del pubblico, servizi fissi, servizi mobili, servizi di radiodiffusione o servizi speciali.

 

          Art. 5.

     L'impianto e l'uso di stazioni radioelettriche private sono ammessi soltanto nei seguenti casi:

     a) a scopo di radioaudizioni circolari, mediante installazioni poste a domicilio, in locali pubblici od aperti al pubblico, o presso circoli, istituti od enti privati;

     b) per collaudo di materiali radiotecnici, ricerche ed esperienze radioelettriche, purché gli impianti siano eseguiti presso officine, laboratori, istituti, ovvero siano eseguiti nell'interesse delle pubbliche Amministrazioni;

     c) a scopo didattico o dimostrativo, presso scuole, istituti, mostre, musei, gallerie e simili, nel quale caso gli apparecchi non possono funzionare che a circuito interno;

     d) per servizi di ricezione giornalistici o di borsa, per servizi meteorologici o per altri servizi di speciale interesse nazionale.

     Le suddette stazioni non possono essere impiantate ed usate che in seguito al rilascio di licenza da parte del Ministero delle comunicazioni, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 2, salvo che per gli impianti di radioaudizione circolare preveduti nel comma a), per i quali continueranno ad applicarsi le norme attualmente vigenti.

     Nulla è innovato circa l'obbligo della autorizzazione di pubblica sicurezza per gli impianti di radioaudizioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Nel regolamento menzionato all'art. 2 saranno indicate le condizioni tecniche e di esercizio e tutte le altre condizioni da osservarsi dalle stazioni suddette.

     Restano immutate le disposizioni legislative e regolamentari attualmente in vigore, e quelle contenute nei rispettivi atti di concessione, per quanto concerne le licenze ai concessionari di servizi radioelettrici a scopo pubblico o di servizi di radiodiffusione, e le licenze ai possessori di velivoli privati, che non svolgono un servizio pubblico o nell'interesse pubblico, per i quali, a norma delle disposizioni vigenti, non è obbligatorio l'impianto della stazione radioelettrica a bordo.

 

          Art. 6.

     Gli apparecchi radioelettrici sia delle stazioni dei concessionari di servizi pubblici, sia delle stazioni private, non possono essere usati per fini diversi da quelli indicati negli atti di concessione o di licenza.

 

          Art. 7.

     Tutte le licenze per costruzione, vendita montaggio riparazione, impianto ed uso di apparecchi radioelettrici hanno la durata di un anno. Esse non sono trasmissibili, e alla scadenza possono essere rinnovate.

 

          Art. 8.

     Le licenze contemplate nei precedenti articoli possono essere sospese o revocate per abuso del titolare o quando questi non abbia più i prescritti requisiti, senza pregiudizio della applicazione delle sanzioni penali, qualora si tratti di fatti costituenti reato, o delle sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi [1].

     Il provvedimento di sospensione o di revoca è disposto dal Ministero delle comunicazioni, di concerto col Ministero dell'interno. In caso di urgenza, la sospensione può essere disposta anche dal Prefetto.

 

          Art. 9.

     Ferme rimanendo le disposizioni dell'art. 8, il Ministro per le comunicazioni, di sua iniziativa ovvero su richiesta delle autorità politiche o militari, può procedere in qualsiasi momento e senza indennizzo alla sospensione parziale o totale del funzionamento delle stazioni radioelettriche private, quando ciò sia richiesto da motivi attinenti alle tutela dell'ordine nazionale, della sicurezza pubblica o della difesa militare.

     Il Ministro per le comunicazioni può inoltre disporre, quando ricorrano le condizioni indicate nel comma precedente, la soppressione o la requisizione delle stazioni anzidette.

 

          Art. 10.

     Le licenze rilasciate prima della entrata in vigore della presente legge sono valide sino alla loro scadenza.

     È data tuttavia facoltà al Ministero delle comunicazioni, anche su richiesta del Ministero dell'interno, di disporre la rinnovazione della licenza secondo le modalità della presente legge.

     In tal caso l'interessato deve munirsi della licenza entro tre mesi dalla notificazione dell'invito da parte del Ministero delle comunicazioni.

     I costruttori, i commercianti, gli importatori, i montatori e i riparatori di materiali radioelettrici, e tutti coloro che, possedendo o usando stazioni private dei tipi indicati ai commi b), c) e d) dell'art. 5 siano tenuti a munirsi di una licenza, devono richiederla entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 11.

     Le violazioni delle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e della presente legge sono punite, ove non costituiscono reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 [2].

     Chiunque commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere commesso la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da euro 30 a euro 309 [3].

     Si fa luogo a confisca amministrativa, degli apparecchi abusivamente detenuti o dei quali si sia fatto indebito uso [4].

 

          Art. 12. [5]

     [Gli ufficiali di pubblica sicurezza e gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di fondato sospetto di contravvenzione alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e della presente legge, possono eseguire perquisizioni domiciliari secondo le formalità prescritte dagli articoli 167 e 171 del Codice di procedura penale.

     In tali visite debbono farsi accompagnare, possibilmente, da uno o più funzionari governativi incaricati della ordinaria vigilanza sugli impianti radioelettrici.]

 

          Art. 13.

     Per quanto concerne le Colonie, è delegata ai Governatori la facoltà di adottare provvedimenti conformi a quelli contenuti nella presente legge, restando di loro competenza il rilascio, la sospensione e la revoca delle licenze di cui ai precedenti articoli, nonché la riscossione delle tasse relative, i cui proventi saranno per intero devoluti ai bilanci coloniali. Per quanto riguarda il rilascio delle licenze ai concessionari di servizi radioelettrici fissi o mobili a scopo pubblico, o di servizi di radiodiffusione, saranno presi volta per volta, per il tramite del Ministero delle colonie, i necessari accordi col Ministero delle comunicazioni e con gli altri Ministeri interessati.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.

[3] Comma modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.

[5] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.