§ 84.1.2 - Legge 14 giugno 1928, n. 1352.
Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:14/06/1928
Numero:1352


Sommario
Art. 1.      Il concessionario del servizio di radioaudizioni circolari ha il diritto di eseguire a titolo di espropriazione per cause di pubblica utilità la radiodiffusione dai luoghi pubblici (teatri, sale [...]
Art. 2.      Il concessionario del servizio di radioaudizione ha l'obbligo di effettuare le radiodiffusioni in modo conforme alle buone norme tecniche.
Art. 3.      Il Ministro per le comunicazioni avrà facoltà o di sua iniziativa o su reclamo degli interessati di controllare, udite le Commissioni di cui all'art. 6, anche le successive radiodiffusioni e di [...]
Art. 4.      Il concessionario del servizio di radioaudizione circolare è tenuto a corrispondere un equo compenso agli aventi diritto. I criteri per la entità dei compensi e per la loro attribuzione saranno [...]
Art. 5.      Le controversie fra gli aventi diritto e il concessionario delle radioaudizioni circolari circa i compensi dovuti sono decise da un Collegio arbitrale composto di un rappresentante dell'avente [...]
Art. 6.      Per vigilare che non solo le radiodiffusioni da luoghi pubblici di cui ai precedenti articoli, ma anche tutte le altre siano eseguite convenientemente, sono costituite presso le città nelle [...]
Art. 7.      La vigilanza artistica, culturale, sui programmi delle varie stazioni trasmittenti gestite dal concessionario del servizio di radioaudizione è affidata al Comitato superiore istituito con [...]
Art. 8.      Al Ministro per le comunicazioni è data facoltà di fare ispezionare da suoi delegati tutte le stazioni radiotelegrafiche tanto governative, sia civili sia militari, quanto quelle gestite da [...]
Art. 9.      È fatto divieto al concessionario dei servizio delle radioaudizioni ed ai radioauditori di valersi della radiodiffusione per qualsiasi altra utilizzazione specialmente a scopo di lucro.
Art. 10.      Il Ministro per le comunicazioni provvederà con speciali provvedimenti al censimento degli apparecchi radioriceventi.
Art. 11.      È data facoltà al Ministro per le comunicazioni di emanare le norme regolamentari e transitorie per l'applicazione della presente legge.


§ 84.1.2 - Legge 14 giugno 1928, n. 1352. [1]

Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche

(G.U. 3 luglio 1928, n. 153)

 

     Art. 1.

     Il concessionario del servizio di radioaudizioni circolari ha il diritto di eseguire a titolo di espropriazione per cause di pubblica utilità la radiodiffusione dai luoghi pubblici (teatri, sale di concerto, ecc.).

     I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo, saranno pertanto tenuti a consentire gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.

     Il diritto del concessionario non si estende alle prime rappresentazioni teatrali ed alle opere nuove. Un opera cesserà di essere considerata come nuova dopo che sarà stata rappresentata in tre teatri.

     Quando si tratti di stagioni teatrali o di concerti che durino non meno di due mesi, il diritto del concessionario non potrà essere esercitato che una volta alla settimana.

 

          Art. 2.

     Il concessionario del servizio di radioaudizione ha l'obbligo di effettuare le radiodiffusioni in modo conforme alle buone norme tecniche.

     Pertanto le prove delle istallazioni per le radiodiffusioni saranno controllate da un delegato del Ministro per le comunicazioni il quale, quando non ritenga soddisfacente la radiodiffusione, potrà sospenderla riferendone subito al Ministro al quale spetterà la definitiva decisione.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per le comunicazioni avrà facoltà o di sua iniziativa o su reclamo degli interessati di controllare, udite le Commissioni di cui all'art. 6, anche le successive radiodiffusioni e di sospenderle e imporre al concessionario del servizio di radioaudizione circolare i provvedimenti necessari per migliorarle.

 

          Art. 4.

     Il concessionario del servizio di radioaudizione circolare è tenuto a corrispondere un equo compenso agli aventi diritto. I criteri per la entità dei compensi e per la loro attribuzione saranno fissati dal regolamento.

 

          Art. 5.

     Le controversie fra gli aventi diritto e il concessionario delle radioaudizioni circolari circa i compensi dovuti sono decise da un Collegio arbitrale composto di un rappresentante dell'avente diritto ricorrente, del concessionario delle radioaudizioni e presieduto da un delegato del Ministro per le comunicazioni, nominato mediante decreto Ministeriale per la durata di un anno.

     Qualora uno degli aventi diritto non nomini l'arbitro entro otto giorni dalla data di presentazione del ricorso pel ricorrente e da quella della notificazione del ricorso stesso, per l'altra parte, l'arbitro sarà nominato dal Ministro nell'orbita delle competenti organizzazioni.

     Il Collegio arbitrale, sentite le parti, deve procurare di conciliarle. Se la conciliazione ha luogo, ne fa risultare i termini in processo verbale sottoscritto anche dalle parti.

     Quando la conciliazione non riesca, il Collegio arbitrale decide la controversia nei modi di legge e come amichevole ed inappellabile compositore, entro il termine di giorni trenta.

     In ogni caso la decisione arbitrale non potrà aver valore che per la stagione teatrale o la serie di concerti o rappresentazioni che hanno dato luogo alla controversia.

 

          Art. 6.

     Per vigilare che non solo le radiodiffusioni da luoghi pubblici di cui ai precedenti articoli, ma anche tutte le altre siano eseguite convenientemente, sono costituite presso le città nelle quali hanno luogo le radiodiffusioni delle Commissioni di vigilanza, le quali avranno facoltà di procedere alle indagini e provvedere agli accertamenti necessari per assicurarsi che gli impianti e le stazioni trasmittenti siano tenuti in modo conforme alle buone norme tecniche e potranno proporre al Ministro per le comunicazioni le modificazioni ed i migliommenti da apportarvi.

     Le Commissioni di vigilanza sono composte di tre membri: un artista nominato dal podestà della città in cui la Commissione risiede; un tecnico radioamatore ed un tecnico funzionario governativo, che ne sarà il presidente nominati dal Ministro per le comunicazioni.

     I membri delle Commissioni durano in carica un anno e possono essere rieletti.

     Presso ogni Commissione un funzionario dal Ministero delle comunicazioni è incaricato delle funzioni di segretario.

 

          Art. 7.

     La vigilanza artistica, culturale, sui programmi delle varie stazioni trasmittenti gestite dal concessionario del servizio di radioaudizione è affidata al Comitato superiore istituito con decreto-legge del 17 novembre 1927, n. 2207, il quale, dopo udito il concessionario del servizio di radioaudizione circolare, ed eventualmente gli interessanti che ne facciano domanda, presenterà al Ministero delle comunicazioni le sue osservazioni e proposte.

     Le disposizioni dei precedenti articoli non modificano le attribuzioni del Comitato superiore quali sono definite dall'art. 2 del citato Regio decreto.

 

          Art. 8.

     Al Ministro per le comunicazioni è data facoltà di fare ispezionare da suoi delegati tutte le stazioni radiotelegrafiche tanto governative, sia civili sia militari, quanto quelle gestite da privati concessionari e di prescrivere quelle norme o quelle modificazioni agli impianti che riterrà necessarie per impedire i disturbi delle radioaudizioni.

     La stessa facoltà è data al Ministro per le tramvie governative, provinciali, comunali o gestite da privati concessionari e in generale per tutti gli impianti di utilizzazione dell'energia elettrica di qualsiasi specie, sentito il parere di una Commissione di tre tecnici dei quali due nominati dal Ministro e uno designato dalla parte interessata.

 

          Art. 9.

     È fatto divieto al concessionario dei servizio delle radioaudizioni ed ai radioauditori di valersi della radiodiffusione per qualsiasi altra utilizzazione specialmente a scopo di lucro.

 

          Art. 10.

     Il Ministro per le comunicazioni provvederà con speciali provvedimenti al censimento degli apparecchi radioriceventi.

 

          Art. 11.

     È data facoltà al Ministro per le comunicazioni di emanare le norme regolamentari e transitorie per l'applicazione della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.