§ 83.1.15 - D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:83. Pubblicità
Capitolo:83.1 pubblicità
Data:11/07/2003
Numero:284


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Richiesta di intervento dell'Autorità
Art. 3.  Ufficio e persona responsabili del procedimento
Art. 4.  Avvio del procedimento
Art. 5.  Termini del procedimento
Art. 6.  Partecipazione al procedimento
Art. 7.  Audizioni
Art. 8.  Perizie e consulenze
Art. 9.  Scelta dei consulenti tecnici
Art. 10.  Onere della prova
Art. 11.  Sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario
Art. 12.  Chiusura dell'istruttoria e richiesta di parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Art. 13.  Autodisciplina
Art. 14.  Decisione dell'Autorità
Art. 15.  Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa
Art. 16.  Comunicazioni
Art. 17.  Abrogazione di norme


§ 83.1.15 - D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.

(G.U. 23 ottobre 2003, n. 247)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Vista la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, in materia di pubblicità ingannevole, come modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, al fine di includervi la pubblicità comparativa;

     Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, e in particolare l'articolo 41, il quale prevede i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 84/450/CEEin materia di pubblicità ingannevole;

     Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, e in particolare gli articoli 1 e 2, i quali prevedono i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 97/55/CE;

     Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, di attuazione della direttiva 97/55/CE al fine di includervi la pubblicità comparativa ed in particolare l'articolo 7, comma 8, che prescrive, anche per la pubblicità comparativa, che la procedura istruttoria è stabilita con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione;

     Ritenuto di dover adeguare il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, concernente le procedure istruttorie relative all'applicazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, di attuazione della direttiva 97/55/CE, al fine di includervi la pubblicità comparativa;

     Ritenuto altresì, di dover apportare al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, ulteriori modifiche dirette a migliorare la trasparenza delle procedure adottate ed a rafforzare i diritti di difesa delle parti del procedimento;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 maggio 2002;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

     Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intende:

     a) per decreto legislativo, il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni;

     b) per Autorità, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

 

          Art. 2. Richiesta di intervento dell'Autorità

     1. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, che intendano richiedere l'intervento dell'Autorità al fine di ottenere l'inibizione degli atti di pubblicità ingannevole ovvero di pubblicità comparativa illecita o della loro continuazione o l'eliminazione degli effetti, ne fanno richiesta per iscritto all'Autorità. La relativa domanda, debitamente sottoscritta, deve contenere:

     a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente;

     b) elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta, quali:

     1) copia, anche fotostatica, del messaggio, se la pubblicità è stata diffusa a mezzo stampa o stampati in genere, con le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo, del luogo e della data di diffusione;

     2) copia delle pagine del sito Internet nel quale la pubblicità è stata diffusa, nonché indicazione dell'indirizzo del sito, del giorno e dell'ora del rilevamento;

     3) resoconto dettagliato della chiamata telefonica ricevuta, se la pubblicità è stata diffusa attraverso il telefono, con indicazione, ove possibile, del luogo, del giorno e dell'ora della chiamata, nonché del numero telefonico che è stato chiamato;

     4) riproduzione fotografica del messaggio con indicazione del luogo e della data del rilevamento, se la pubblicità è stata diffusa mediante affissione;

     5) indicazione dell'emittente, della zona di emissione, del giorno e dell'ora della diffusione, se la pubblicità è stata diffusa per radio o per televisione;

     6) indicazione dell'esercizio o catena di esercizi commerciali in cui avviene la diffusione, se la pubblicità è diffusa presso uno o più punti vendita;

     7) indicazioni idonee a consentire l'individuazione di almeno un esercizio in cui il prodotto è posto in vendita, se la pubblicità è diffusa esclusivamente attraverso le confezioni del prodotto;

     c) indicazione di possibili profili di ingannevolezza della pubblicità o di illiceità della pubblicità comparativa;

     d) indicazione degli elementi di legittimazione alla richiesta.

     2. La richiesta presentata dal Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, deve contenere gli elementi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, mentre le richieste presentate da altre pubbliche amministrazioni devono contenere anche gli elementi di cui alla lettera d) del medesimo comma 1.

 

          Art. 3. Ufficio e persona responsabili del procedimento

     1. L'ufficio responsabile del procedimento è l'unità organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

     2. Responsabile del procedimento è il dirigente preposto alla unità di cui al comma 1 od altro funzionario dallo stesso incaricato.

     3. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria.

 

          Art. 4. Avvio del procedimento

     1. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo, al committente del messaggio pubblicitario e, se conosciuto, al suo autore, nonché al richiedente. Quando il committente non è conosciuto, il responsabile del procedimento fissa un termine al proprietario del mezzo perché fornisca ogni informazione idonea ad identificarlo ovvero rivolge analoga richiesta a qualunque soggetto, pubblico o privato, che possa fornirla.

     2. Se la richiesta è irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro sette giorni lavorativi dal suo ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza, ed assegnando un termine per la regolarizzazione od il completamento.

     3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 5), 6) e 7), se non è in possesso del messaggio pubblicitario, il responsabile del procedimento, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta regolare e completa, pone in essere ogni adempimento necessario per acquisirne copia.

     4. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la persona responsabili del procedimento, l'ufficio presso cui si può accedere agli atti, la possibilità di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le memorie ed i documenti possono essere presentati.

     5. Se la richiesta di cui all'articolo 2 risulta manifestamente infondata od inammissibile per difetto di legittimazione del richiedente od in caso di mancato rispetto del termine assegnato di cui al comma 2, l'Autorità provvede alla sua archiviazione, dandone comunicazione al richiedente.

 

          Art. 5. Termini del procedimento

     1. Il termine per la conclusione del procedimento è di settantacinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta. Nei casi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, il termine inizia a decorrere dall'individuazione del committente ovvero dal ricevimento della richiesta regolarizzata o completata. Nei casi in cui alla richiesta di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 5), 6) e 7), non sia allegata copia del messaggio pubblicitario, il termine inizia a decorrere dall'acquisizione da parte dell'Autorità di copia del messaggio stesso.

     2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato una sola volta di novanta giorni quando:

     a) siano disposte, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, perizie o consulenze ovvero siano richieste informazioni o documenti;

     b) l'Autorità richieda all'operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo di fornire prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità.

     3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di centottanta giorni nel caso in cui l'operatore pubblicitario sia residente, domiciliato od abbia sede all'estero.

     4. Nel caso di richiesta di parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si applica l'articolo 12.

     5. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 13, l'Autorità disponga la sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina e, comunque, per un periodo, non superiore a trenta giorni, stabilito dall'Autorità.

 

          Art. 6. Partecipazione al procedimento

     1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto scritto, debitamente sottoscritto, contenente:

     a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio del richiedente;

     b) l'indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire;

     c) l'indicazione dell'interesse ad intervenire.

     2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarità e la completezza dell'atto, comunica al richiedente che lo stesso può:

     a) accedere agli atti del procedimento;

     b) presentare memorie scritte e documenti.

 

          Art. 7. Audizioni

     1. Il responsabile del procedimento, ove ciò sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o venga richiesto da almeno una delle parti, può disporre che le parti siano sentite in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro svolgimento.

     2. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 1 presiede il responsabile del procedimento. Le parti possono farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro fiducia che produce idoneo documento attestante il proprio potere di rappresentanza.

     3. Dello svolgimento delle audizioni è redatto verbale, contenente le principali dichiarazioni delle parti intervenute alle audizioni. Il verbale è sottoscritto, al termine dell'audizione, dal responsabile del procedimento e dalle parti medesime. Quando taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo. Al termine dell'audizione è consegnata una copia del verbale alle parti intervenute che ne facciano richiesta.

     4. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione su idoneo supporto delle audizioni.

 

          Art. 8. Perizie e consulenze

     1. Nel caso in cui l'Autorità disponga perizie e consulenze, ne è data comunicazione alle parti del procedimento.

     2. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dal responsabile del procedimento alle parti.

     3. I soggetti ai quali è stato comunicato l'avvio del procedimento e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 6, possono nominare, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un loro consulente, il quale può assistere alle operazioni svolte dal consulente dell'Autorità e presentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, scritti e documenti in cui svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

 

          Art. 9. Scelta dei consulenti tecnici

     1. La scelta dei periti e dei consulenti viene effettuata dall'Autorità tra le persone iscritte negli albi istituiti presso i tribunali ovvero affidata ad università o centri di ricerca, che designano le persone ritenute professionalmente più idonee a compiere l'accertamento tecnico richiesto.

 

          Art. 10. Onere della prova

     1. Se l'Autorità, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo, dispone che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità, il responsabile del procedimento comunica tale provvedimento alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti, la motivazione della richiesta stessa ed il termine per la produzione della prova.

 

          Art. 11. Sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario

     1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo, l'Autorità, in caso di particolare urgenza, può disporre, anche d'ufficio e con atto motivato, la sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita.

     2. Quando la richiesta di sospensione è inoltrata da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento, con la stessa richiesta originaria di intervento dell'Autorità ovvero con separata istanza in corso di procedimento, l'Autorità provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di sospensione.

     3. Il responsabile del procedimento assegna alle parti un termine per presentare memorie. Trascorso detto termine, il responsabile del procedimento rimette gli atti all'Autorità per la decisione.

     4. L'Autorità può disporre con atto motivato la sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario anche senza acquisire le memorie delle parti quando ricorrano particolari esigenze di indifferibilità dell'intervento.

     5. Il responsabile del procedimento comunica alle parti le determinazioni dell'Autorità.

     6. La decisione dell'Autorità di sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita deve essere immediatamente eseguita a cura dell'operatore pubblicitario. Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione l'operatore pubblicitario dà immediata comunicazione all'Autorità.

 

          Art. 12. Chiusura dell'istruttoria e richiesta di parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

     1. Il responsabile del procedimento, allorché ritenga sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie conclusive o documenti.

     2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti all'Autorità per l'adozione del provvedimento finale.

     3. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo, prima dell'adempimento di cui al comma 2 del presente articolo, richiede il parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla quale trasmette gli atti del procedimento. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni comunica il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

     4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso. Nel caso in cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 3 ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle notizie o dei documenti richiesti. Il decorso del termine del procedimento, fissato ai sensi dell'articolo 5, è sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o fino al termine ultimo per il suo ricevimento.

 

          Art. 13. Autodisciplina

     1. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo, richiedono la sospensione del procedimento dinanzi all'Autorità, devono inoltrare apposita istanza, fornendo prova dell'esistenza del procedimento dinanzi all'organismo di autodisciplina, con le indicazioni idonee ad individuare tale organismo e l'oggetto del procedimento stesso.

     2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di sospensione di cui al comma 1, ne dà comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di osservazioni. Il responsabile del procedimento comunica alle parti la pronuncia dell'Autorità sull'istanza. Il responsabile del procedimento dà altresì tempestiva comunicazione alle parti della cessazione della causa di sospensione.

 

          Art. 14. Decisione dell'Autorità

     1. Il responsabile del procedimento comunica alle parti ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento il provvedimento finale dell'Autorità, che è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel bollettino di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

     2. Il provvedimento finale dell'Autorità contiene l'indicazione del termine e del soggetto presso cui è possibile ricorrere.

 

          Art. 15. Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa

     1. L'Autorità, quando con il provvedimento con cui dichiara l'ingannevolezza della pubblicità o l'illiceità della pubblicità comparativa dispone, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo, la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese dell'operatore pubblicitario, determina il mezzo e le modalità di tali adempimenti ed il termine entro cui gli stessi devono essere effettuati. Copia del provvedimento che dispone la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, viene inviata al proprietario del mezzo attraverso il quale la pubblicazione deve essere effettuata. La dichiarazione rettificativa può essere disposta in forma di comunicazione personale quando il messaggio pubblicitario è indirizzato personalmente ai destinatari e questi sono determinabili.

     2. Effettuata la pubblicazione della pronuncia o della dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, l'operatore pubblicitario ne dà immediata comunicazione all'Autorità, trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell'elenco dei destinatari cui è stata indirizzata la comunicazione individuale quando, ai sensi del comma 1, debba essere indirizzata personalmente ai destinatari dell'originario messaggio pubblicitario.

 

          Art. 16. Comunicazioni

     1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano contro ricevuta, telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento ovvero telegramma. In caso di trasmissione per telegramma, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.

     2. Al richiedente ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento le comunicazioni vengono effettuate al domicilio indicato nella domanda. Al committente del messaggio pubblicitario e, se conosciuto, al suo autore le comunicazioni vengono effettuate presso l'ultima residenza, domicilio o sede conosciuti o comunque risultanti da pubblici registri. Se le comunicazioni non possano avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un avviso nel bollettino di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Una copia del bollettino è tenuta a disposizione degli interessati presso la sede dell'Autorità.

 

          Art. 17. Abrogazione di norme

     1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627.