§ 82.3.b - Legge 27 settembre 1963, n. 1316.
Abrogazione dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, recante modificazioni del trattamento tributario e degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.3 pubblico registro automobilistico
Data:27/09/1963
Numero:1316


Sommario
Art. unico.      Gli atti che a' termini del n. 3 dell'art. 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima [...]


§ 82.3.b - Legge 27 settembre 1963, n. 1316. [1]

Abrogazione dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, recante modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico registro automobilistico.

(G.U. 4 ottobre 1963, n. 260).

 

 

     Art. unico.

     Gli atti che a' termini del n. 3 dell'art. 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà dei veicoli a motore e dei rimorchi, nuovi di fabbrica, sono soggetti a registrazione ed al pagamento delle tasse stabilite nella tabella riportata all'art. 7 della legge 18 novembre 1961, n. 1296.

     E' abrogato l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.

     Il venditore ha tuttavia facoltà di produrre al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico gli atti di cui al primo comma entro dieci giorni dalla data in cui è stata effettuata la prima iscrizione del veicolo a seguito della presentazione di idonea autocertificazione, provvisoriamente sostitutiva degli atti predetti, e della contestuale corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti; l'iscrizione è cancellata d'ufficio se gli atti non sono prodotti nel termine. [2]


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma inserito dall'art. 80 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, con decorrenza 1° gennaio 2003.