§ 80.11.146 - D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 226.
Trasformazione della Commissione nazionale per la parità in Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 13 della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.11 presidenza del consiglio dei ministri
Data:31/07/2003
Numero:226


Sommario
Art. 1.  Trasformazione della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna
Art. 2.  Durata e composizione della Commissione
Art. 3.  Ufficio di presidenza della Commissione
Art. 4.  Esperti e consulenti
Art. 5.  Segreteria della Commissione
Art. 6.  Disposizioni transitorie
Art. 7.  Disposizioni finanziarie
Art. 8.  Disposizioni finali


§ 80.11.146 - D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 226. [1]

Trasformazione della Commissione nazionale per la parità in Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

(G.U. 22 agosto 2003, n. 194)

 

     Art. 1. Trasformazione della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna

     1. La Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna, istituita dall'articolo 21, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e disciplinata dalla legge 22 giugno 1990, n. 164, è trasformata in organo consultivo e di proposta, denominato Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, di seguito denominato: «Commissione», presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. La Commissione fornisce al Ministro per le pari opportunità, di seguito denominato: «Ministro», che lo presiede, consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di pari opportunità fra uomo e donna; in particolare la Commissione:

     a) formula proposte al Ministro per l'elaborazione delle modifiche normative necessarie a rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, nei confronti delle donne ed a conformare l'ordinamento giuridico al principio di pari opportunità fra uomo e donna, fornendo elementi informativi, documentali, tecnici e statistici, utili ai fini della predisposizione degli atti normativi;

     b) cura la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità nei vari settori della vita politica, economica e sociale e di segnalare le iniziative opportune;

     c) redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità;

     d) fornisce consulenza tecnica e scientifica in relazione a specifiche problematiche su richiesta del Ministro o del Dipartimento per le pari opportunità;

     e) svolge attività di studio e di ricerca in materia di pari opportunità fra uomo e donna.

     3. Le competenze della Commissione non riguardano la materia della parità fra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro.

 

          Art. 2. Durata e composizione della Commissione

     1. La Commissione è nominata con decreto del Ministro e dura in carica due anni. Essa è composta da venticinque componenti di cui:

     a) undici prescelti nell'ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

     b) quattro prescelti nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

     c) quattro prescelti nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

     d) tre prescelti fra le donne che si siano particolarmente distinte, per riconoscimenti e titoli, in attività scientifiche, letterarie e sociali;

     e) tre rappresentanti regionali di pari opportunità designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

     2. Almeno due volte all'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata, con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunità per ogni regione e provincia autonoma, al fine di acquisire osservazioni, richieste e segnalazioni in merito a questioni che rientrano nell'ambito delle competenze del sistema delle regioni e delle autonomie locali.

 

          Art. 3. Ufficio di presidenza della Commissione

     1. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, fra i componenti della Commissione, vengono designati il Vicepresidente ed il Segretario che, insieme al Ministro, costituiscono l'ufficio di presidenza.

     2. Al Vicepresidente spetta la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione del Ministro circa le iniziative in corso di svolgimento.

 

          Art. 4. Esperti e consulenti

     1. La Commissione si avvale, su proposta del Ministro, di esperti, in numero massimo di cinque, su problematiche attinenti la parità fra i sessi e di propri consulenti secondo quanto previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

     2. I consulenti di cui al comma 1 sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonché nei settori della lotta alle discriminazioni, delle politiche sociali e dell'analisi delle politiche pubbliche.

     3. Nel decreto di conferimento dell'incarico è determinato il compenso degli esperti e dei consulenti.

 

          Art. 5. Segreteria della Commissione

     1. Per l'espletamento delle proprie attività la Commissione dispone di una propria segreteria nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità.

 

          Art. 6. Disposizioni transitorie

     1. La Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, cessa di operare dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. [Il Ministro determina, con apposito regolamento quali attribuzioni, competenze e rapporti giuridici, previsti da qualsiasi normativa o provvedimento, in capo alla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, sono trasferiti alla Commissione disciplinata dal presente decreto] [2].

 

          Art. 7. Disposizioni finanziarie

     1. [Le risorse finanziarie destinate al funzionamento della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna di cui all'articolo 11 della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono reiscritte interamente in un nuovo capitolo di spesa del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri] [3].

     2. Dall'attuazione del presente decreto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

 

          Art. 8. Disposizioni finali

     1. E' abrogata la legge 22 giugno 1990, n. 164, recante norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     2. E' abrogato l'articolo 21, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


[1] Abrogato dall'art. 57 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad eccezione degli articoli 6, comma 2, e 7, comma 1.

[2] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 115.

[3] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 115.