§ 80.9.632 - D.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162.
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:24/02/2006
Numero:162


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Uffici di diretta collaborazione
Art. 3.  Funzioni degli uffici di diretta collaborazione
Art. 4.  Servizio di controllo interno
Art. 5.  Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
Art. 6.  Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione
Art. 7.  Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato
Art. 8.  Trattamento economico
Art. 9.  Modalità della gestione
Art. 10.  Abrogazioni
Art. 11.  Norme transitorie e finali


§ 80.9.632 - D.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162. [1]

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

(G.U. 2 maggio 2006, n. 100)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettere n), o) e q), 13, comma 2, e 17, comma 1;

     Visti gli articoli 4, 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 7 e 21, comma 2;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 241, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;

     Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, recante individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

     Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, recante attuazione della delega in materia di occupazione e mercato del lavoro;

     Considerato che l'articolo 7, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce che l'organizzazione degli uffici preposti al controllo interno avviene anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari e di personale;

     Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, sulle attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;

     Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Nel presente regolamento si intendono per:

     a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro della difesa e con i Sottosegretari, previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     b) Ministro: il Ministro della difesa;

     c) Ministero: il Ministero della difesa;

     d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero della difesa;

     f) ruolo dei dirigenti: il ruolo dei dirigenti previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

 

     Art. 2. Uffici di diretta collaborazione

     1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonchè alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualità e all'impatto della regolamentazione.

     2. Sono uffici di diretta collaborazione:

     a) la segreteria del Ministro;

     b) l'Ufficio di Gabinetto;

     c) l'Ufficio legislativo;

     d) l'Ufficio per la politica militare;

     e) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;

     f) il Servizio di controllo interno;

     g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

     3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa e degli enti ed organismi del Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre attività istituzionali di interesse del dicastero; coordina le attività degli uffici di diretta collaborazione, dai quali è informato e aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare l'unitarietà dell'attività di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge; d'intesa con i responsabili, definisce, ad eccezione degli uffici di cui ai commi 6 e 7, l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione e assegna ad essi il relativo personale; esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto, nonchè per il personale militare impiegato presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente.

     4. Il Ministro può nominare un portavoce, anche estraneo alla pubblica amministrazione, allo scopo di essere coadiuvato nei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione. Qualora estraneo alla pubblica amministrazione, il portavoce deve essere iscritto all'albo dei giornalisti. Se nominato, il portavoce risponde direttamente al Ministro.

     5. Il Ministro può nominare un Consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza ed assistenza nell'esercizio delle sue funzioni ed iniziative in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere giuridico è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, nonchè fra docenti universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Se nominato, il Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con il capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro.

     6. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno risponde direttamente al Ministro ed è dotato di adeguata autonomia operativa.

     7. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico.

 

     Art. 3. Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

     1. La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria del Ministro è diretta dal capo della segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro nello svolgimento delle attività istituzionali ed adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa altresì parte della segreteria del Ministro il segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.

     2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3; cura, altresì, l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato delegati; supporta il Ministro nello svolgimento dell'attività politico-parlamentare; predispone le risposte agli atti parlamentari di indirizzo e controllo riguardanti il Ministero, non riferiti ad atti normativi, verificando il seguito dato agli stessi; cura le attività di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato e quelle di cerimoniale che riguardano il Ministro; cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attività di pubblica informazione e comunicazione dell'amministrazione della difesa, anche in collaborazione con gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso gli Stati maggiori della difesa e presso il Segretariato generale; predispone il materiale per gli interventi del Ministro. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sono nominati un Vice Capo di Gabinetto civile, scelto nell'ambito dei dirigenti di prima o di seconda fascia del ruolo dei dirigenti e due o più Vice Capi di Gabinetto militari, uno dei quali con funzioni vicarie, scelti tra i generali ed ammiragli in servizio permanente. L'Ufficio di Gabinetto è articolato in distinte aree organizzative, che possono essere affidate alla direzione o al coordinamento dei Vice Capi di Gabinetto. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto operano, altresì, gli ufficiali aiutanti di campo, di bandiera e di volo del Ministro che rispondono direttamente a quest'ultimo.

     3. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici del Ministero, garantendo la qualità del linguaggio normativo, la fattibilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione normativa, nonchè l'analisi dell'impatto della regolamentazione. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli d'iniziativa parlamentare; segue l'andamento dei lavori parlamentari e assicura il raccordo permanente con l'attività normativa delle Camere e con le altre attività parlamentari a questa connesse; cura, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea, i rapporti con gli organi costituzionali, nonchè le autorità indipendenti. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale, nonchè agli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro, ferme restando le attuali competenze in materia di contenzioso degli uffici del Ministero. Predispone le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo politico riguardanti il Ministero riferiti ad atti normativi e verifica il seguito dato agli stessi; svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro e per i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dell'organizzazione centrale del Ministero. Il capo dell'Ufficio opera in raccordo con il Consigliere giuridico del Ministro, se nominato.

     4. L'Ufficio per la politica militare svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico, anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. L'Ufficio opera in raccordo con i competenti uffici dell'amministrazione della difesa per quanto concerne la fase di rilevazione delle problematiche da affrontare, l'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro e la verifica degli effetti delle determinazioni assunte dall'organo politico. L'Ufficio può promuovere specifiche iniziative scientifiche e culturali nei settori di propria competenza.

     5. L'Ufficio del Consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero, le attività di supporto al Ministro per i rapporti internazionali e comunitari.

     6. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato, dirette dal Capo segreteria, si occupano della corrispondenza privata del Sottosegretario, curano i rapporti dello stesso con altri soggetti pubblici e privati e assistono il Sottosegretario nello svolgimento di ogni altro compito a questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale. Nell'ambito delle segreterie operano anche il Segretario particolare e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, di grado non superiore a tenente colonnello e gradi corrispondenti.

 

     Art. 4. Servizio di controllo interno

     1. Il Servizio di controllo interno svolge le attività di cui agli articoli 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), 6 e 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

     2. Il Servizio riferisce in via riservata al Ministro sulle risultanze delle analisi effettuate e redige per lo stesso, con cadenza periodica stabilita dal Ministro o almeno annuale, una relazione sui risultati delle analisi con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

     3. Il Servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, può accedere agli atti e ai documenti inerenti alle attività del Ministero e ha facoltà di richiedere ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dei suoi compiti.

     4. Le attività di controllo interno sono svolte da un collegio di tre componenti, compreso il presidente, esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti del collegio sono nominati dal Ministro.

     5. Presso il Servizio è istituito un ufficio di livello dirigenziale generale retto da un dirigente del ruolo dei dirigenti incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale, non superiore a venti unità, tra le quali due dirigenti della seconda fascia del ruolo dei dirigenti e due generali di brigata o colonnelli e gradi corrispondenti in servizio permanente.

     6. Al predetto contingente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1.

 

     Art. 5. Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il Capo di Gabinetto è ufficiale in servizio permanente, nominato dal Ministro tra gli ufficiali generali o ammiragli delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

     2. Il capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i dirigenti del ruolo dei dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero, dal Ministro, tra gli ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

     3. Il capo dell'Ufficio per la politica militare è nominato dal Ministro fra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore. Può essere, altresì, nominato tra dirigenti della pubblica amministrazione ovvero esperti, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle adeguate esperienze maturate nello specifico settore della difesa.

     4. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro in ragione della comprovata esperienza professionale nella carriera diplomatica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

     5. Il capo della segreteria ed il segretario particolare del Ministro, nonchè i capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro o con i Sottosegretari interessati. Il capo della segreteria ed il segretario particolare del Ministro sono nominati dal Ministro. I capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Ministro, su designazione dei Sottosegretari interessati.

     6. Il Capo di Gabinetto, il capo dell'Ufficio legislativo, se militare, il capo dell'Ufficio per la politica militare, se militare in servizio permanente, al termine del mandato governativo, restano in carica per l'ulteriore periodo di tre mesi, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di conferma.

     7. Il Consigliere giuridico, il portavoce, il capo dell'Ufficio per la politica militare, salvo quanto previsto dal comma 6, il Consigliere diplomatico, il capo della segreteria e il segretario particolare del Ministro, nonchè i componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno di cui al comma 4 dell'articolo 4 sono nominati per la durata massima del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilità di revoca anticipata; i capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati per la durata massima del loro mandato governativo.

     8. Agli incarichi dirigenziali di livello dirigenziale generale di cui al comma 2 ed al comma 5 dell'articolo 4 si applica l'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ferma restando la possibilità di revoca anticipata.

     9. Gli incarichi di responsabilità degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attività professionale e con altri incarichi di direzione di uffici. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.

 

     Art. 6. Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f) e g), è stabilito complessivamente in 153 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonchè ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa, l'assegnazione o il rapporto di collaborazione cessa al termine del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilità di revoca anticipata.

     2. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore a dieci e un incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, e sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono conferiti dal Ministro, su proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo 2. Nell'ambito del medesimo contingente di cui al comma 1, sono assegnati 12 colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.

     3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal capo dell'Ufficio legislativo, dal capo dell'Ufficio per la politica militare, dal Consigliere diplomatico, dal capo della segreteria del Ministro, dal segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonchè la posizione del portavoce e del Consigliere giuridico si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, se dirigenti del ruolo dei dirigenti, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

     Art. 7. Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato

     1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, sono assegnate al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 6, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, compresi il segretario particolare e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, scelte tra i dipendenti dell'amministrazione della difesa ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

     2. Per il personale estraneo all'amministrazione della difesa, l'assegnazione cessa al termine del mandato governativo del Sottosegretario, salva la possibilità di revoca anticipata.

 

     Art. 8. Trattamento economico

     1. Ai responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

     2. Il trattamento economico complessivo del Capo di Gabinetto è articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19 comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

     3. Al capo dell'Ufficio per la politica militare, al Presidente del collegio di cui all'articolo 4, comma 4, al Consigliere diplomatico, al capo dell'Ufficio legislativo, se militare, a tre vice Capo di Gabinetto, al Consigliere giuridico, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

     4. Al capo della segreteria del Ministro, al segretario particolare del Ministro e ai capi delle segreterie dei Sottosegretari, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, ed in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

     5. Al portavoce del Ministro, ove nominato, estraneo alla pubblica amministrazione, è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a quello fondamentale ed accessorio previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con qualifica di redattore capo, mentre, se appartenente alla pubblica amministrazione, è attribuita l'indennità prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150. Tali trattamenti non possono essere superiori a quelli riconosciuti al personale di cui al comma 3.

     6. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai dirigenti generali con funzioni di coordinamento di altri dirigenti generali, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali ed ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali.

     7. Per il personale appartenente alle Forze armate, i trattamenti di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 sono determinati, fermi restando i limiti ivi indicati, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     8. Ai dirigenti di cui all'articolo 4, comma 5 ed all'articolo 6, comma 2, assegnati agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

     9. Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti di cui all'articolo 4, comma 5, ed all'articolo 6, comma 2, assegnati agli uffici di diretta collaborazione è corrisposto un emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore al trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti ai sensi del comma 8.

     10. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'atto del conferimento dell'incarico. Al trattamento economico del personale di cui al presente comma si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio preordinati allo scopo nello stato di previsione del Ministero della difesa.

     11. Al personale non dirigenziale di cui agli articoli 4, comma 5, 6, comma 1, e 7, comma 1, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, e delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva, per il personale civile, degli istituti retributivi finalizzati alla incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità e determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il personale appartenente alle Forze armate, l'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 9. Modalità della gestione

     1. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità.

     2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, è attribuita al Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno o più dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonchè avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale.

     3. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione di cui al presente decreto provvedono gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, la competente Direzione generale del personale civile del Ministero, mediante l'assegnazione delle necessarie unità di personale civile e militare.

 

     Art. 10. Abrogazioni

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 241.

 

     Art. 11. Norme transitorie e finali

     1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, il maggior onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari ad euro 17.000, a decorrere dall'anno 2006, viene compensato mediante riduzione degli incarichi di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, per un valore equivalente sul piano finanziario e rendendo indisponibile pari importo sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.