§ 80.9.432 - D.P.R. 24 aprile 2001, n. 225.
Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:24/04/2001
Numero:225


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Ministri ed uffici di diretta collaborazione
Art. 3.  Funzioni degli uffici di diretta collaborazione
Art. 4.  Servizio di controllo interno
Art. 5.  Personale degli uffici di diretta collaborazione
Art. 6.  Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
Art. 7.  Trattamento economico
Art. 8.  Segreteria dei Sottosegretari di Stato
Art. 9.  Modalità della gestione
Art. 10.  Disposizioni finali


§ 80.9.432 - D.P.R. 24 aprile 2001, n. 225. [1]

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione

(G.U. 15 giugno 2001, n. 137)

 

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Nel presente regolamento si intendono per:

     a) Uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     b) Ministro: il Ministro dei trasporti e della navigazione;

     c) Ministero: il Ministero dei trasporti e della navigazione;

     d) decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

     e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dei trasporti e della navigazione;

     f) Ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

 

          Art. 2. Ministri ed uffici di diretta collaborazione

     1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli uffici di diretta collaborazione che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione degli indirizzi e delle strategie, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo all'analisi costi benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

     2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

     a) la Segreteria del Ministro;

     b) l'Ufficio di Gabinetto;

     c) la Segreteria tecnica del Ministro;

     d) l'Ufficio legislativo;

     e) l'Ufficio stampa;

     f) il Servizio di controllo interno ed i relativi uffici di supporto di cui all'articolo 4, comma 5;

     g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

     3. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa.

     4. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.

     5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo.

     6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il Capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi e può nominare uno o più vice capi di Gabinetto.

 

          Art. 3. Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

     1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della segreteria; che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici. Fa altresì parte della segreteria del Ministro il segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

     2. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti i trasporti e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attività di supporto è svolta in raccordo con i Dipartimenti ed i servizi del Ministro, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero dei trasporti e della navigazione ed in rapporto con le altre Amministrazioni.

     3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli altri organi costituzionali e comunitari, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura altresì l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Per la gestione dei rapporti esteri nelle materie di competenza del Ministero, il Ministro si avvale dell'opera di un consigliere diplomatico che nomina, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, fra i funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, in possesso di comprovata esperienza nel settore delle relazioni internazionali e comunitarie.

     4. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea, cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti e con la Conferenza Stato-regioni; segue altresì la legislazione regionale per le materie di interesse dell'amministrazione. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica oltre che per il Ministro ed i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dirigenziali generali del Ministero.

     5. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali, effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.

 

          Art. 4. Servizio di controllo interno

     1. Il Servizio di controllo interno, di seguito denominato servizio, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

     2. Le attività di controllo interno sono svolte da dirigenti appartenenti al ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, ovvero, da esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche fra estranei alla pubblica amministrazione.

     3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi d'indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

     4. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

 

          Art. 5. Personale degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), è stabilito complessivamente in novantasei unità comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero, nell'ipotesi di documentata eventuale necessità, altri dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del cinque per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, non fronteggiabili con il ricorso al personale in servizio desumibili da specifici attestati culturali e professionali, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, nell'ambito del contingente complessivo di novantasei unità stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a cinque, nei limiti dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e sono attribuiti con decreto del Ministro, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

     3. Le posizioni relative al responsabili degli Uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e dai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

     4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando e fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.

 

          Art. 6. Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

     2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché fra docenti universitari e avvocati in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

     3. Il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro è nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti nell'albo dei giornalisti.

     4. Il Capo della segreteria, il segretario particolare ed il Responsabile della segreteria tecnica del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.

     5. I capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

     6. I componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, di cui alla lettera f) dell'articolo 2, comma 2, possono essere confermati entro sessanta giorni dal giuramento del Governo o dalla nomina del nuovo Ministro.

 

          Art. 7. Trattamento economico

     1. Al Capo di Gabinetto spetta un trattamento economico onnicomprensivo articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

     2. Al Capo dell'Ufficio legislativo, al Responsabile della Segreteria tecnica del Ministro ed al Presidente del collegio di direzione del Servizio di controllo interno spetta un trattamento economico onnicomprensivo articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

     3. Al Capo della segreteria del Ministro, al segretario particolare del Ministro, al Responsabile della Segreteria tecnica, ai Capi delle segreterie ed ai segretari particolari dei Sottosegretari di Stato ed ai componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, anche di collaborazione coordinata e continuativa, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, ed in emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Al Capo dell'Ufficio stampa del Ministro, qualora iscritto nell'apposito albo, è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

     4. Ai Capi degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai dirigenti di uffici dirigenziali generali e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali. La medesima disposizione si applica al Presidente o ai componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, anche se estranei all'amministrazione, quando il relativo contratto prevede un impegno a tempo parziale con il mantenimento, dei propri incarichi esterni e del relativo trattamento economico.

     5. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

     6. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato previsionale della spesa del Ministero.

     7. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta una indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 8. Segreteria dei Sottosegretari di Stato

     1. I Capi delle segreterie ed i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

     2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di centosessanta unità di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

 

          Art. 9. Modalità della gestione

     1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

     2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede il Servizio Affari Generali e del Personale del Ministero, assegnando unità di personale ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al 50 per cento delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2.

     Si applica l'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

          Art. 10. Disposizioni finali

     1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


[1] Abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 212.