§ 80.9.421 - D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245.
Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:06/03/2001
Numero:245


Sommario
Art. 1.  Uffici di diretta collaborazione
Art. 2.  Uffici di segreteria del Ministro dell'ambiente
Art. 3.  Ufficio di Gabinetto
Art. 4.  Ufficio legislativo
Art. 5.  Ufficio stampa
Art. 6.  Uffici di segreteria dei Sottosegretari di Stato
Art. 7.  Servizio di controllo interno
Art. 7 bis.  [3]
Art. 8.  Personale degli uffici di diretta collaborazione
Art. 9.  Trattamento economico
Art. 10.  Norme transitorie e finali


§ 80.9.421 - D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245. [1]

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente

(G.U. 28 giugno 2001, n. 148)

 

     Art. 1. Uffici di diretta collaborazione

     1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione in attesa dell'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     2. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le altre strutture dell'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, alla elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

     3. Sono Uffici di diretta collaborazione:

     a) la Segreteria del Ministro;

     b) la Segreteria tecnica del Ministro;

     c) la Segreteria particolare del Ministro;

     d) l'Ufficio di Gabinetto;

     e) l'Ufficio legislativo

     f) l'Ufficio stampa;

     g) il Servizio di controllo interno;

     g-bis) l'ufficio e la segreteria del Vice Ministro [2];

     h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

 

          Art. 2. Uffici di segreteria del Ministro dell'ambiente

     1. La Segreteria opera alle dirette dipendenze del Ministro ed assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni, nonché alla predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione.

     2. Alla Segreteria del Ministro è preposto il Capo della Segreteria, il quale coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici.

     3. Della Segreteria fa altresì parte il Segretario particolare, il quale cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

     4. Il Capo della Segreteria ed il Segretario particolare sono nominati dal Ministro, fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario.

     5. La Segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico al Ministro per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche ambientali, operando in raccordo con le strutture dirigenziali del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella di elaborazione delle decisioni di competenza del Ministro.

     6. Alla Segreteria tecnica è preposto il Capo della segreteria tecnica, nominato dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero dell'ambiente.

 

          Art. 3. Ufficio di Gabinetto

     1. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nella cura delle relazioni istituzionali, cura l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ed assume, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, ogni utile iniziativa per favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, anche coordinando, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 2 e 8, le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione, che, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità della spesa.

     2. Il Capo di Gabinetto è nominato dal Ministro fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

     3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto e può essere da questi articolato in distinte aree amministrative e tecniche, cui sono preposti uno o più Vice Capo di Gabinetto. L'incarico di Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie è attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

     4. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario.

 

          Art. 4. Ufficio legislativo

     1. All'Ufficio legislativo è preposto il Capo dell'Ufficio legislativo, il quale è nominato dal Ministro fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra professori universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

     2. L'Ufficio legislativo coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti legislativi e regolamentari di competenza del Ministero, garantendo la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità dell'innovazione normativa, nonché la loro coerenza nell'ambito del sistema. L'Ufficio legislativo segue l'andamento dei lavori parlamentari e cura tutti gli atti del sindacato ispettivo, provvede alla consulenza giuridica sulle questioni di particolare rilevanza per il Ministero, sottopone al Ministro gli atti necessari all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed agli Organismi internazionali e sovrintende altresì al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale.

     3. L'Ufficio legislativo può essere articolato in distinte aree, cui sono preposti uno o più vice capo dell'Ufficio legislativo. L'incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie è attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

 

          Art. 5. Ufficio stampa

     1. L'Ufficio stampa provvede alla diffusione delle informazioni che attengono all'attività del Ministro, cura i rapporti con gli organi di informazione nazionali ed internazionali, promuove programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale, attraverso ogni strumento di comunicazione.

     2. All'Ufficio stampa è preposto il capo dell'Ufficio stampa, il quale è nominato dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritto in appositi albi professionali. Nell'ambito del medesimo Ufficio è altresì prevista la figura del portavoce del Ministro.

 

          Art. 6. Uffici di segreteria dei Sottosegretari di Stato

     1. Ciascun Sottosegretario di Stato è coadiuvato da una segreteria, cui è preposto il capo della Segreteria.

     2. Il Capo della Segreteria è nominato dal Sottosegretario, anche fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario, ed esercitano nell'ambito delle competenze del Sottosegretario le funzioni previste dall'articolo 2.

 

          Art. 7. Servizio di controllo interno

     1. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia e svolge le funzioni di valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

     2. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

     3. Al Servizio di controllo interno sono altresì assegnati fino ad un massimo di tre dirigenti di seconda fascia del ruolo unico, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente. Le funzioni di segreteria del Servizio sono svolte da un contingente determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, non superiore alle quattordici unità, appartenenti alle diverse qualifiche funzionali, con adeguata presenza di qualifiche informatiche.

     4. Il Servizio di controllo interno, che opera in collegamento con l'ufficio di statistica, espleta i propri compiti nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, anche sulla base di direttive impartite dal Ministro.

     5. La direzione del Servizio di controllo interno (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) predispone un programma annuale per lo svolgimento delle attività e riferisce in via riservata al Ministro dell'ambiente nelle forme ed entro i termini specificamente indicati mediante direttive del Ministro stesso, e comunque:

     a) in esito alla valutazione delle proposte formulate dai dirigenti ai fini della predisposizione dello stato di previsione della spesa, di cui all'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della elaborazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

     b) entro il 30 aprile successivo alla chiusura di ogni esercizio finanziario, in esito alle analisi e valutazioni concernenti i programmi di attività dei dirigenti preposti a strutture di vertice, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

     c) entro i sei mesi successivi alla data di scadenza prevista per il completamento dell'attuazione di piani, programmi o progetti, intersettoriali o pluriennali, promossi o finanziati dal Ministero.

     6. Il Servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi, acquisisce informazioni e dati da tutte le strutture del Ministero dell'ambiente e si avvale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di un sistema informativo-statistico unitario, le cui modalità di organizzazione e funzionamento saranno definite con successivo decreto del Ministro dell'ambiente. Il Servizio fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i dati richiesti sulla base dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

     7. Il decreto del Ministro dell'ambiente 3 novembre 1999, n. 495, è abrogato.

 

     Art. 7 bis. [3]

     1. I dirigenti assegnati ai due posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, svolgono, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, compiti di consulenza, studio e ricerca a supporto della attività del Ministro, in base alle direttive impartite dallo stesso Ministro.

 

          Art. 8. Personale degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro è stabilito in novanta unità, ad eccezione di quello di cui all'articolo 1, comma 3, lettera h). Entro tale contingente possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite del venticinque per cento del predetto contingente complessivo, nonché, nel limite di un ulteriore dieci per cento, e previa verifica dell'assenza delle necessarie professionalità tra il personale di ruolo, collaboratori estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di specifici titoli di studio e professionali, fra cui esperti e consulenti assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [4].

     2. L'espletamento delle attività costituenti servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione può essere delegato al Servizio degli affari generali e del personale del Ministero, con assegnazione di adeguate risorse finanziarie. In tal caso, a dette attività possono essere destinate dal direttore del Servizio unità di personale ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001, e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.

     3. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato è assegnato un contingente di personale nel limite massimo di otto unità, di cui un numero non superiore a quattro unità, compreso il Capo della Segreteria, scelto anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o tra persone estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato.

     3-bis. In aggiunta al contingente del personale previsto al comma 3, al Vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale, che rientra nel contingente complessivo di novanta unità di cui al comma 1 [5].

     3-ter. Il Vice Ministro può nominare, nell'ambito del contingente del personale a lui riservato, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, oltre al capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonchè, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile degli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente, il Vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti alle funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le previste funzioni delegate [6].

 

          Art. 9. Trattamento economico

     1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui al precedente articolo 1, comma 3, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato: per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero, aumentata fino al trenta per cento; per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro inerenti alle funzioni delegate e per il presidente del collegio preposto al servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo della Segreteria tecnica, per il segretario particolare del Ministro, per i capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Statoe per il capo della segreteria, il segretano particolare, il responsabile della segreteria tecnica del Vice Ministro e per il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, aumentato fino al trenta per cento, per il capo dell'Ufficio legislativo, per il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro inerenti alle funzioni delegate e per il presidente del collegio preposto al Servizio di controllo interno, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo della Segreteria tecnica, per il Segretario particolare del Ministro e per i capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Statoe per il capo della segreteria, il segretano particolare, il responsabile della segreteria tecnica del Vice Ministro e per il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero [7].

     2. Al Capo Ufficio stampa e all'addetto stampa del Vice Ministro è riconosciuto il trattamento economico equiparato a quello di capo redattore, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del presente articolo [8].

     3. Al vice capo di Gabinetto con funzioni vicarie ed al vice capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie è corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, fondamentale ed accessorio, non superiore a quello massimo attribuito ai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'ambiente, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento se più favorevole, integra per la differenza, il trattamento economico in godimento.

     3-bis. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonchè, in attesa di specifca disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, alla specifica qualificazione professionale posseduta, alla disponibilità ad orari disagevoli, alla qualità della prestazione individuale [9].

     4. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina contrattuale, la misura dell'indennità è determinata, senza aggravi di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, come richiamato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

     5. Al personale estraneo alla pubblica amministrazione ricompreso nel precedente comma 4, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, da stipularsi con il Capo dell'Ufficio di Gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.

 

          Art. 10. Norme transitorie e finali

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro dell'ambiente, sentito il Capo di Gabinetto, ripartisce il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione.

     2. Gli incarichi dei soggetti preposti agli uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento.

     3. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


[1] Abrogato dall'art. 26 del D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142. Nel testo del presente decreto, ovunque ricorra il riferimento: «articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29», lo stesso deve leggersi: «articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e ovunque ricorra il riferimento: «Ministero dell'ambiente» lo stesso deve leggersi: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

[2] Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

[9] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.