Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 18/04/1994 |
Numero: | 340 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e definizioni |
Art. 2. Erogazione delle borse, premi e sussidi |
Art. 3. Controllo della Ragioneria centrale |
Art. 4. Verifiche periodiche |
Art. 5. Controlli e sanzioni |
Art. 6. Norme abrogate |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 80.9.336 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 340.
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio, premi e sussidi.
(G.U. 8 giugno 1994, n. 132, S.O.)
Art. 1. Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di concessione di premi, borse di studio e sussidi concessi dal Ministero degli affari esteri, ai sensi della
2. Ai fini del presente regolamento, il Ministro ed il Ministero degli affari esteri sono definiti come "Ministro" e "Ministero".
Art. 2. Erogazione delle borse, premi e sussidi
1. Per l'erogazione delle borse di studio, premi e sussidi, il Ministero è autorizzato a stipulare una convenzione con un istituto di credito a diffusione nazionale, al quale i beneficiari conferiscano apposito mandato a riscuotere. A favore dell'istituto stesso, il Ministero può emettere aperture di credito ai sensi dell'art. 3 della legge. Resta salva la facoltà per il Ministero di utilizzare le diverse modalità di pagamento previste dallo stesso art. 3 della legge.
2. Il Ministero è, altresì, autorizzato a stipulare una convenzione con una società di assicurazioni per la tutela assicurativa dei beneficiari delle borse di studio, premi e sussidi, con esclusione dei rischi coperti da forme di assicurazione obbligatoria valide in Italia.
3. Le somme che non è stato possibile impegnare o erogare nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.
4. I premi, i sussidi e le borse di studio concesse ai sensi del presente regolamento, sono equiparati alle spese obbligatorie. Il relativo importo, indicato nei protocolli esecutivi, è determinato, ogni triennio, con decreto del Ministro, con il concerto del Ministro del tesoro.
Art. 3. Controllo della Ragioneria centrale
1. La Ragioneria centrale del Ministero esercita il proprio controllo sulle spese relative alla concessione di borse di studio, premi e sussidi previste dalla legge, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine il visto si intende apposto.
2. Il termine di cui al precedente comma può essere interrotto una sola volta, esclusivamente per richieste di integrazione della documentazione inviata e decorre nuovamente, per ulteriori trenta giorni, dalla data di recezione della documentazione richiesta.
Art. 4. Verifiche periodiche
1. Il Ministro verifica periodicamente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai princìpi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 24 dicembre 1993, n. 537, nonchè a quelle del presente regolamento.
2. Ai fini delle verifiche di cui al comma precedente, il Ministro promuove iniziative dirette ad acquisire la valutazione dei beneficiari, anche tramite questionari ed interviste realizzate dopo l'erogazione di un singolo servizio.
3. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 5. Controlli e sanzioni
1. Il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore, del presente regolamento, provvede ad adeguare il regolamento emanato ai sensi degli articoli 2 e 4 della
2. Il servizio di controllo interno del Ministero, istituito ai sensi dell'art. 20 del
3. L'inosservanza del termine può essere valutata ai fini dell'applicazione delle misure previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'art. 20, commi 9 e 10, e dall'art. 59 del
Art. 6. Norme abrogate
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della
Art. 7. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.