§ 80.9.145 - Legge 11 aprile 1955, n. 288.
Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:11/04/1955
Numero:288


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed ove non sia possibile provvedere con mandato diretto, è data facoltà al [...]
Art. 4.      Alle spese previste dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 89 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per [...]


§ 80.9.145 - Legge 11 aprile 1955, n. 288.

Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio.

(G.U. 27 aprile 1955, n. 96)

 

 

     Art. 1. [1]

     1. Il Ministero degli affari esteri entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio è autorizzato a concedere:

     a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o apolidi nonchè a cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi temporanei e loro discendenti conviventi, i quali vengono in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico;

     b) premi e sussidi a cittadini italiani che si rechino all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di specializzazione o di ricerche, di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunità nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziative di altre amministrazioni.

     c) sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali ai quali il Ministero degli affari esteri sia tenuto a corrisponderli in base ad accordi per i fini di cui alle lettere a) e b);

     d) contributi ad enti italiani che autonomamente erogano premi, borse di studio e sussidi per i casi e le finalità di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

     2. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti di cui al comma 1, può anche stipulare convenzioni con università e con enti pubblici o privati idonei a svolgere attività di assistenza e di inserimento culturale a favore dei cittadini stranieri, nonchè dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui alla lettera a) del comma 1.

     3. Gli enti di cui al comma 2 devono avere svolto, in conformità al proprio statuto, attività continuativa di assistenza a studenti italiani e stranieri nei due anni accademici o scolastici immediatamente precedenti la stipulazione della convenzione stessa. Tali requisiti sono accertati dal Ministero degli affari esteri sulla base della documentazione presentata in merito all'attività svolta, tenendo anche conto della accertata attività di inserimento culturale operata dagli enti considerati.

     4. L'elenco degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 e quello delle università e degli enti con i quali è stata stipulata una convenzione per le finalità della presente legge verranno allegati allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 2. [2]

     I premi, le borse di studio ed i sussidi di cui alla lettera a) dell'art. 1 sono concessi su indicazione delle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi di residenza degli interessati, siano essi cittadini italiani o stranieri ovvero apolidi.

     (Omissis) [3]

     L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera b) dell'art. 1 non potrà superare, in ogni caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo.

 

          Art. 3.

     In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed ove non sia possibile provvedere con mandato diretto, è data facoltà al Ministero degli affari esteri di provvedere al pagamento delle spese considerate nella presente legge a mezzo di aperture di credito che può emettere anche a favore del proprio cassiere ed il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.

     (Omissis) [4]

 

          Art. 4.

     Alle spese previste dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 89 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1954-55 e con quello dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

 


[1]  Articolo già sostituito dalla L. 12 marzo 1977, n. 87 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1991, n. 424.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 12 marzo 1977, n. 87.

[3]  Comma abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 340.

[4]  Comma abrogato dall'art. 1 della L. 7 luglio 1959, n. 532.