§ 80.9.332 - D.P.R. 24 marzo 1994, n. 283.
Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:24/03/1994
Numero:283


Sommario
Art. 1.  (Ambito della disciplina)
Art. 2.  (Funzioni del Ministero)
Art. 3.  (Ministro e uffici ausiliari)
Art. 4.  (Strutture del Ministero)
Art. 5.  (Segreteria generale della programmazione economica)
Art. 6.  (Servizio per la contrattazione programmata)
Art. 7.  (Servizio per le politiche di coesione)
Art. 8.  (Servizio per gli affari generali e del personale)
Art. 9.  (Servizio per l'attuazione della programmazione economica)
Art. 10.  (Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici)
Art. 11.  (Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici)
Art. 12.  (Consiglieri ministeriali)
Art. 13.  (Osservatorio delle politiche regionali)
Art. 14.  (Conferenza dei dirigenti generali)
Art. 15.      (L'art. 15 non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti)
Art. 16.  (Struttura interna dei servizi dirigenziali generali)
Art. 17.  (Piante organiche)
Art. 18.      (L'art. 18 non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti)


§ 80.9.332 - D.P.R. 24 marzo 1994, n. 283.

Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica

(G.U. 11 maggio 1994, n. 108, S.O.)

 

 

     Art. 1. (Ambito della disciplina)

     1. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica - di seguito denominato "Ministero" - è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 2. (Funzioni del Ministero)

     1. Spettano al Ministero le funzioni relative alla politica economica, finanziaria, di bilancio e degli investimenti pubblici, al coordinamento dei programmi economici di settore e alle politiche di coesione.

 

          Art. 3. (Ministro e uffici ausiliari)

     1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica - di seguito denominato "Ministro" - è l'organo di governo del Ministero e ne determina gli indirizzi.

     2. Il Ministro è coadiuvato dal capo di Gabinetto, dal capo dell'Ufficio legislativo, dal capo della Segreteria particolare e dal capo dell'Ufficio stampa.

     (Il comma 3 non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti)

     4. La responsabilità dell'Ufficio legislativo è affidata dal Ministro ad un consigliere giuridico che collabora con il Ministro e con il capo di Gabinetto.

     5. Con l'Ufficio legislativo collaborano anche gli altri uffici di livello dirigenziale che, su richiesta del responsabile dell'ufficio, provvedono agli adempimenti istruttori e strumentali al funzionamento dell'ufficio stesso.

     6. Nell'ambito delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, previste dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Ministro emana le direttive per il coordinamento delle attività istituzionali delle strutture di cui agli articoli 4, 10 e 11 e dei programmi di cui all'art. 12 e ne verifica, anche attraverso il capo di Gabinetto, la coerente attuazione.

     7. Il Ministro può istituire una segreteria tecnica.

 

          Art. 4. (Strutture del Ministero)

     1. In relazione alle funzioni indicate nell'art. 2, nel Ministero operano i seguenti servizi dirigenziali generali con funzioni finali:

     a) segreteria generale della programmazione economica;

     b) servizio per la contrattazione programmata;

     c) servizio per le politiche di coesione.

     2. Nell'ambito del Ministero operano, altresì, i seguenti servizi dirigenziali generali con funzioni strumentali:

     a) servizio per gli affari generali e del personale;

     b) servizio per l'attuazione della programmazione economica.

 

          Art. 5. (Segreteria generale della programmazione economica)

     1. La segreteria generale della programmazione economica svolge le funzioni relative alla definizione ed al controllo dell'attuazione della politica economica e di bilancio, avvalendosi anche dell'ISCO e dell'ISPE. Per tali istituti la segreteria sottopone al Ministro le proposte di direttive tecniche da impartire annualmente.

 

          Art. 6. (Servizio per la contrattazione programmata)

     1. Il servizio per la contrattazione programmata elabora, stipula e verifica l'esecuzione dei contratti di programma, dei contratti di impresa, degli accordi e delle intese di programma.

 

          Art. 7. (Servizio per le politiche di coesione)

     1. Il servizio per le politiche di coesione coordina gli interventi di riequilibrio territoriale, valuta gli effetti degli interventi nelle aree depresse, svantaggiate, in declino o in crisi industriale, coordina gli interventi cofinanziati dalla Comunità economica europea nell'ambito delle politiche di coesione.

 

          Art. 8. (Servizio per gli affari generali e del personale)

     1. Il servizio per gli affari generali e del personale provvede alla gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi; sovrintende alla gestione del personale; provvede inoltre alle seguenti attività: gestione dei rapporti organizzativi e dei sistemi informatizzati e statistici, gestione degli affari finanziari e contabili, gestione delle attività contrattuali, vigilanza sugli enti esterni, controllo sulla gestione interna del Ministero.

 

          Art. 9. (Servizio per l'attuazione della programmazione economica)

     1. Il servizio per l'attuazione della programmazione economica assicura l'istruttoria per le decisioni del CIPE, svolge le funzioni di segreteria del Comitato in materia economica, e verifica l'attuazione dei relativi deliberati.

 

          Art. 10. (Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici)

     1. Il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ha compiti di istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimento dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende.

 

          Art. 11. (Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici)

     1. Il nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici provvede alla verifica dell'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con finanziamenti pubblici e propone le conseguenti iniziative da adottare.

 

          Art. 12. (Consiglieri ministeriali)

     1. I dirigenti generali con funzioni di consigliere ministeriale curano, in collegamento funzionale con i singoli servizi, la gestione di programmi volti al perseguimento di obiettivi specifici di politica economica e finanziaria.

 

          Art. 13. (Osservatorio delle politiche regionali)

     1. L'osservatorio delle politiche regionali, costituito ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, espleta il monitoraggio sugli interventi nelle aree depresse verificandone l'andamento e l'efficacia, e propone le iniziative necessarie per il miglioramento degli interventi stessi.

 

          Art. 14. (Conferenza dei dirigenti generali)

     1. La conferenza dei dirigenti preposti ai servizi dirigenziali generali provvede, su richiesta del Ministro, all'esame delle questioni attinenti a più servizi e all'armonizzazione delle attività attribuite alle diverse strutture.

     2. Alle riunioni, convocate dal Ministro, partecipano i direttori dei nuclei di cui agli articoli 10 e 11, e i consiglieri ministeriali di cui all'art. 12, ove si tratti di argomenti connessi ai programmi loro affidati.

     3. Le riunioni della conferenza sono presiedute dal Ministro o, per sua delega, dal dirigente generale di livello più elevato.

     4. Ogni tre anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, cui provvede la conferenza dei dirigenti generali al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Sulla base della verifica, il Ministro adotta gli opportuni provvedimenti.

 

          Art. 15.

     (L'art. 15 non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).

 

          Art. 16. (Struttura interna dei servizi dirigenziali generali)

     1. L'articolazione interna dei servizi e le relative funzioni sono disposte con decreto del Ministro.

 

          Art. 17. (Piante organiche)

     1. Alla rideterminazione delle piante organiche del Ministero si provvederà ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 18.

     (L'art. 18 non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).