§ 80.9.252 - Legge 18 marzo 1976, n. 64.
Istituzione del Comitato interministeriale per l'emigrazione (C.I.Em.).


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:18/03/1976
Numero:64


Sommario
Art. 1.  Scopi e compiti del Comitato
Art. 2.  Composizione del Comitato - Segretario e servizi di segreteria
Art. 3.  Consultazioni periodiche del Comitato
Art. 4.  Spese di funzionamento
Art. 5.  Proroga del CCIE


§ 80.9.252 - Legge 18 marzo 1976, n. 64. [1]

Istituzione del Comitato interministeriale per l'emigrazione (C.I.Em.).

(G.U. 1 aprile 1976, n. 86)

 

 

     Art. 1. Scopi e compiti del Comitato

     E' istituito il Comitato interministeriale per l'emigrazione il quale, nel quadro degli indirizzi generali, politici ed economici, fissati dal Consiglio dei Ministri, provvede al coordinamento degli interventi nel settore dell'emigrazione nei quali concorra la competenza di più ministeri.

     Il Comitato elabora proposte e dà direttive nella materia indicata al comma precedente, avendo riguardo ai problemi concernenti la situazione dell'occupazione, la salvaguardia dei diritti civili e politici dei lavoratori italiani all'estero e, per quanto li concerne, la sicurezza sociale, la scuola, la cultura, la formazione professionale e il tempo libero; formula altresì proposte in ordine alle iniziative necessarie per armonizzare la politica sociale nazionale con la politica sociale degli altri paesi della Comunità europea e per assicurare i più efficaci interventi comunitari in rapporto alle esigenze dei lavoratori italiani all'estero.

     Il Comitato cura, d'accordo con il Comitato interministeriale per la programmazione economica, che il piano di sviluppo nazionale preveda i necessari collegamenti e le misure idonee a rendere i lavoratori emigrati partecipi dello sviluppo economico nazionale.

 

          Art. 2. Composizione del Comitato - Segretario e servizi di segreteria

     Il Comitato è composto dal presidente del Consiglio dei Ministri, che ne è il Presidente, e dai Ministri per gli affari esteri, per il lavoro e la previdenza sociale (quali vicepresidenti), per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le regioni.

     I Ministri non compresi tra i componenti del Comitato, di cui al comma precedente, possono partecipare alle sedute quando vengano trattate questioni riguardanti le materie di loro competenza.

     Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, partecipa alle riunioni del Comitato con funzioni di segretario; egli dà attuazione alle direttive del Comitato stesso ed assicura il coordinamento tra i singoli ministeri competenti, gli altri organi dello Stato interessati, gli organismi consultivi dei lavoratori emigrati e le forze politiche, sindacali, associative e gli enti che si occupano dei problemi dell'emigrazione. Può promuovere studi ed indagini anche all'estero e formulare proposte operative al Comitato e ai singoli ministeri o enti.

     I servizi di segreteria del Comitato hanno sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono svolti da personale distaccato dai Ministeri interessati; possono essere chiamati a collaborare esperti estranei alla pubblica amministrazione in numero non superiore a tre.

 

          Art. 3. Consultazioni periodiche del Comitato [2]

 

          Art. 4. Spese di funzionamento

     Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 50 milioni annui che sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5. Proroga del CCIE

     La durata del Comitato consultivo degli italiani all'estero (CCIE), già prorogata al 31 dicembre 1975 con legge 26 luglio 1974, n. 363, è ulteriormente prorogata di un anno.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 6 novembre 1989, n. 368.