§ 80.9.244 - Legge 2 agosto 1975, n. 387.
Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:02/08/1975
Numero:387


Sommario
Art. 1.      Per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno partecipa quale componente di diritto, [...]
Art. 2.      Il consiglio d'amministrazione, nella composizione di cui all'articolo precedente, esercita le attribuzioni previste dal quarto comma dell'articolo 146 del testo unico [...]


§ 80.9.244 - Legge 2 agosto 1975, n. 387.

Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(G.U. 22 agosto 1975, n. 223)

 

 

     Art. 1.

     Per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno partecipa quale componente di diritto, in aggiunta ai direttori generali previsti dalla lettera a) del primo comma dell'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il vice capo della polizia cui sono attribuite le funzioni vicarie, ai sensi del secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     I rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, debbono appartenere ai ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza e della polizia femminile e sono eletti direttamente da tutto il personale interessato.

     Con la stessa procedura e contestualmente, vengono eletti i supplenti.

     Le modalità dell'elezione, che dovranno in ogni caso garantire la presenza di un rappresentante della polizia femminile, saranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     Il consiglio d'amministrazione, nella composizione di cui all'articolo precedente, esercita le attribuzioni previste dal quarto comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle indicate dall'art. 8 della legge 18 marzo 1968, n. 249, alla lettera a), limitatamente all'organizzazione centrale e periferica della pubblica sicurezza, e alla lettera c).