Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 02/08/1975 |
Numero: | 387 |
Sommario |
Art. 1. Per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno partecipa quale componente di diritto, [...] |
Art. 2. Il consiglio d'amministrazione, nella composizione di cui all'articolo precedente, esercita le attribuzioni previste dal quarto comma dell'articolo 146 del testo unico [...] |
§ 80.9.244 - Legge 2 agosto 1975, n. 387.
Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza.
(G.U. 22 agosto 1975, n. 223)
Per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno partecipa quale componente di diritto, in aggiunta ai direttori generali previsti dalla lettera a) del primo comma dell'art. 146 del testo unico approvato con
I rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 146 del testo unico approvato con
Con la stessa procedura e contestualmente, vengono eletti i supplenti.
Le modalità dell'elezione, che dovranno in ogni caso garantire la presenza di un rappresentante della polizia femminile, saranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Il consiglio d'amministrazione, nella composizione di cui all'articolo precedente, esercita le attribuzioni previste dal quarto comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con