§ 80.9.13c - Legge 30 agosto 1951, n. 950.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il finanziamento di acquisti di prodotti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:30/08/1951
Numero:950


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il finanziamento di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime per costituzione di riserve di proprietà [...]


§ 80.9.13c - Legge 30 agosto 1951, n. 950. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il finanziamento di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime per costituzione di riserve di proprietà dello Stato.

(G.U. 22 settembre 1951, n. 218).

 

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il finanziamento di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime per costituzione di riserve di proprietà dello Stato, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 2 dopo la parola: "entità" aggiungere le altre: "e la natura".

     All'art. 3 alla data "30 giugno 1952" sostituire l'altra "30 giugno 1953".

     All'art. 4 dopo le parole: "dei Ministri" aggiungere le altre: "entro i termini fissati dall'art. 3".

     All'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

     "Il ricavato della alienazione totale o parziale di cui al precedente comma, realizzato anteriormente al 1° luglio 1953, decurtato delle spese di cui al successivo art. 5, sarà dal Ministro per il tesoro di mano in mano integralmente destinato alla anticipata estinzione dei buoni del Tesoro di cui al successivo art. 5".

     L'art. 5 è sostituito dal seguente:

     "In corrispondenza delle operazioni di finanziamento di cui al precedente art. 1, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere buoni del Tesoro speciali fruttanti l'interesse annuo fino al 4,50 per cento.

     "Fino al 30 giugno 1953, sul controvalore in lire delle valute cedute ai sensi del precedente art. 1, è corrisposto all'Ufficio italiano dei cambi, l'interesse al tasso che, entro il limite massimo di quello di cui al comma precedente, sarà stabilito nella convenzione che il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare, in esenzione di tassa di bollo ed imposta di registro con l'Ufficio italiano dei cambi per regolamento dei rapporti derivanti dalla presente legge".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.