§ 80.9.122 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1042 .
Autorizzazione alla nomina di rappresentanti del Ministero del Tesoro negli organi di controllo delle aziende concessionarie e subconcessionarie [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:07/05/1948
Numero:1042


Sommario
Art. unico.      Nelle società per azioni concessionarie e subconcessionarie di ferrovie, di tramvie a trazione meccanica, di servizi di navigazione lacuale che fruiscano di [...]


§ 80.9.122 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1042 [1].

Autorizzazione alla nomina di rappresentanti del Ministero del Tesoro negli organi di controllo delle aziende concessionarie e subconcessionarie di ferrovie, tramvie a trazione meccanica e di servizi di navigazione lacuale che fruiscono di anticipazioni rimborsabili concesse dallo Stato.

(G.U. 9 agosto 1948, n. 183)

 

 

     Art. unico.

     Nelle società per azioni concessionarie e subconcessionarie di ferrovie, di tramvie a trazione meccanica, di servizi di navigazione lacuale che fruiscano di anticipazioni rimborsabili a termini dell'art. 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, il Ministro per il tesoro è autorizzato a nominare di concerto col Ministro per i trasporti due sindaci effettivi e un sindaco supplente scelti fra il personale del Ministero del tesoro e della Corte dei conti.

     Qualora concessionaria o subconcessionaria sia una azienda costituita nella forma di società per azioni, il Ministro per il tesoro è autorizzato a nominare, di concerto col Ministro per i trasporti, un revisore effettivo e uno supplente, con le attribuzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

     La facoltà di cui ai precedenti commi si esercita per tutto il periodo durante il quale vengono accordate le anticipazioni rimborsabili, e fino a quando non sia stato effettuato il rimborso.

     I sindaci di nomina governativa e i revisori non impegnano in alcun modo la responsabilità dello Stato nei confronti di chicchessia.

 


[1] Ratificato dall'art. unico, L. 5 gennaio 1953, n. 32. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.