§ 80.9.118 - D.Lgs. 2 aprile 1948, n. 432 .
Istituzione di un Ispettorato generale delle telecomunicazioni


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:02/04/1948
Numero:432


Sommario
Art. 1.      Presso la Direzione generale delle poste e dei telegrafi è istituito l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, con il compito specifico di sovraintendere ai [...]
Art. 2.      La nomina ad ispettore generale delle telecomunicazioni è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le [...]
Art. 3.      All'ispettore generale delle telecomunicazioni spettano nell'ambito dei servizi indicati nel precedente art. 1, anche i poteri e le attribuzioni conferiti al direttore [...]
Art. 4.      Per l'attuazione degli scopi previsti dal precedente art. 1, sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica in quanto necessario, a modificare la [...]


§ 80.9.118 - D.Lgs. 2 aprile 1948, n. 432 [1] .

Istituzione di un Ispettorato generale delle telecomunicazioni

(G.U. 14 maggio 1948, n. 111)

 

 

     Art. 1.

     Presso la Direzione generale delle poste e dei telegrafi è istituito l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, con il compito specifico di sovraintendere ai servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e di provvedere al loro coordinamento.

 

          Art. 2.

     La nomina ad ispettore generale delle telecomunicazioni è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ad un funzionario tecnico di grado 5° del personale dei ruoli delle aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, senza che ciò importi alcuna modifica degli organici del personale.

 

          Art. 3.

     All'ispettore generale delle telecomunicazioni spettano nell'ambito dei servizi indicati nel precedente art. 1, anche i poteri e le attribuzioni conferiti al direttore generale dal regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, lettere a), b), c), d), i), l), m), e successive modificazioni.

 

          Art. 4.

     Per l'attuazione degli scopi previsti dal precedente art. 1, sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica in quanto necessario, a modificare la ripartizione degli organi centrali delle aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni.


[1]  Ratificato con Legge 10 febbraio 1953, n. 81.