Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 05/11/1937 |
Numero: | 2031 |
Sommario |
Art. 1. Al ministero dell'educazione nazionale spettano le seguenti attribuzioni |
Art. 2. Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno |
§ 80.9.27 - R.D. 5 novembre 1937, n. 2031. [1]
Determinazione delle attribuzioni spettanti al ministero dell'educazione nazionale.
(G.U. 15 dicembre 1937, n. 289)
Al ministero dell'educazione nazionale spettano le seguenti attribuzioni:
1° curare la educazione morale e intellettuale dell'infanzia e della gioventù per mezzo delle scuole di ogni ordine e grado; collaborare col P.N.F. per l'educazione fisica e l'assistenza scolastica; collaborare colle amministrazioni interessate all'ordinamento delle scuole italiane all'estero, nei possedimenti, nelle colonie e nell'impero;
2° sopraintendere alle attività della accademie e degli istituti scientifici, letterari, storici, artistici e culturali in genere;
3° provvedere al funzionamento delle biblioteche dello Stato, vigilare sull'andamento delle biblioteche pubbliche di qualsiasi natura e curarne il coordinamento;
4° esercitare la tutela delle bellezze naturali e paesistiche e del patrimonio archeologico, storico, monumentale, letterario, bibliografico, artistico e linguistico della nazione; invigilare, dal punto di vista artistico, sullo sviluppo dei centri urbani;
5° promuovere la diffusione dell'arte, della cultura e della scienza italiana, mediante congressi, mostre, esposizioni, incoraggiamenti, aiuti e premi per pubblicazioni, studi e ricerche; promuovere, coordinare e dirigere iniziative all'interno e, in collaborazione coi ministeri degli affari esteri e della cultura popolare, all'estero, che tendano all'affermazione dell'arte, della cultura e della scienza italiana nel mondo.
Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.
[1] Abrogato dall'art. 24 del