Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.8 parlamento della Repubblica |
Data: | 18/12/1980 |
Numero: | 865 |
Sommario |
Art. 1. E’ istituita una commissione parlamentare d'inchiesta sulle commesse di armi, mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina ed alla Aeronautica [...] |
Art. 2. Ai fini dell'attività della commissione istituita con l'articolo precedente sono fatti salvi gli atti compiuti dalla commissione di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 596, e sono acquisiti la [...] |
Art. 3. La commissione istituita con la presente legge concluderà i propri lavori presentando la relazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il termine di un anno a decorrere [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 80.8.15 - L. 18 dicembre 1980, n. 865. [1]
Nuova istituzione di una commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti.
(G.U. 22 dicembre 1980, n. 349).
E’ istituita una commissione parlamentare d'inchiesta sulle commesse di armi, mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina ed alla Aeronautica militare, con i compiti, i poteri, i limiti e le modalità di organizzazione e funzionamento già previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della
La commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvederà alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
La commissione elegge nel suo seno il presidente due vice presidenti e due segretari.
Ai fini dell'attività della commissione istituita con l'articolo precedente sono fatti salvi gli atti compiuti dalla commissione di cui alla
La commissione istituita con la presente legge concluderà i propri lavori presentando la relazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il termine di un anno a decorrere dalla data del suo insediamento.
Le spese per il funzionamento della commissione e quelle per le consulenze e collaborazioni esterne ritenute necessarie sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 24 del