§ 80.8.15 - L. 18 dicembre 1980, n. 865.
Nuova istituzione di una commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.8 parlamento della Repubblica
Data:18/12/1980
Numero:865


Sommario
Art. 1.      E’ istituita una commissione parlamentare d'inchiesta sulle commesse di armi, mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina ed alla Aeronautica [...]
Art. 2.      Ai fini dell'attività della commissione istituita con l'articolo precedente sono fatti salvi gli atti compiuti dalla commissione di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 596, e sono acquisiti la [...]
Art. 3.      La commissione istituita con la presente legge concluderà i propri lavori presentando la relazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il termine di un anno a decorrere [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 80.8.15 - L. 18 dicembre 1980, n. 865. [1]

Nuova istituzione di una commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti.

(G.U. 22 dicembre 1980, n. 349).

 

Art. 1.

     E’ istituita una commissione parlamentare d'inchiesta sulle commesse di armi, mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina ed alla Aeronautica militare, con i compiti, i poteri, i limiti e le modalità di organizzazione e funzionamento già previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 8 agosto 1977, n. 596, per la commissione sulla base di tale legge costituita.

     La commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

     Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvederà alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

     La commissione elegge nel suo seno il presidente due vice presidenti e due segretari.

 

     Art. 2.

     Ai fini dell'attività della commissione istituita con l'articolo precedente sono fatti salvi gli atti compiuti dalla commissione di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 596, e sono acquisiti la documentazione ed ogni altro elemento istruttorio da essa raccolto.

 

     Art. 3.

     La commissione istituita con la presente legge concluderà i propri lavori presentando la relazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il termine di un anno a decorrere dalla data del suo insediamento.

     Le spese per il funzionamento della commissione e quelle per le consulenze e collaborazioni esterne ritenute necessarie sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.