§ 80.5.385 – L. 28 dicembre 1989, n. 425.
Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:28/12/1989
Numero:425


Sommario
Art. 1.      1. Al personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risiede permanentemente [...]
Art. 2.      1. L'assegno di confine non ha natura retributiva essendo destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e può essere maggiorato o ridotto, dopo ogni [...]
Art. 3.      1. Il personale già in servizio nelle zone estere di confine conserva ad personam l'assegno in godimento, qualora dovesse risultare di importo superiore a quello [...]
Art. 4.      1. L'assegno di confine di cui all'art. 1 è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di disponibilità, sanzione disciplinare o altra posizione di stato [...]
Art. 5.      1. Le anzianità previste dalle tabelle allegate alla presente legge devono intendersi come anzianità di livello, categoria o carriera di appartenenza
Art. 6.      1. In fase di prima applicazione, si terrà conto, ai fini dell'attribuzione delle misure dell'assegno di confine di cui alle tabelle A e B, dell'anzianità di livello o [...]
Art. 7.      1. Le misure dell'assegno di confine, indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, contengono le variazioni del costo della vita rilevato a tutto il 31 [...]
Art. 8.      1. La legge 20 dicembre 1977, n. 966, è abrogata
Art. 9.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 ed in lire 1.050 milioni annue a [...]


§ 80.5.385 – L. 28 dicembre 1989, n. 425.

Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale, compreso quello delle amministrazioni autonome.

(G.U. 13 gennaio 1990, n. 10).

 

     Art. 1.

     1. Al personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria), oltre allo stipendio ed agli assegni o indennità di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, è attribuito, dal 1° gennaio 1989, un assegno di confine, secondo le misure mensili in valuta estera locale, da maggiorare del 100 per cento, indicate, per ciascuno dei predetti Stati esteri, per fasce di livelli o categorie e per carriera dirigenziale, nonchè per anzianità in detti livelli, o categorie o carriera dirigenziale, nelle tabelle A e B allegate alla presente legge [1].

 

          Art. 2.

     1. L'assegno di confine non ha natura retributiva essendo destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e può essere maggiorato o ridotto, dopo ogni biennio, con decreto del Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita della località di confine dello Stato estero sede di servizio.

     2. Le variazioni di cui al comma 1, introdotte in misura uguale per tutti, sono calcolate sull'assegno base di confine corrispondente, per ciascuno Stato estero, alla misura iniziale della terza fascia, quale risulta dalle tabelle A e B allegate alla presente legge aggiornate con il costo della vita rilevato alla fine del biennio precedente.

 

          Art. 3.

     1. Il personale già in servizio nelle zone estere di confine conserva ad personam l'assegno in godimento, qualora dovesse risultare di importo superiore a quello previsto dalla presente legge, fino a quando l'acquisizione di anzianità non faccia conseguire una misura superiore della fascia di appartenenza o di quelle successive.

     2. L'assegno ad personam, di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, non può essere più corrisposto con il cessare delle condizioni che hanno a suo tempo determinato l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia e, per la parte che attiene agli aumenti periodici di stipendio, il medesimo è riassorbito in fase di prima applicazione della presente legge, fino all'importo massimo pari all'eventuale differenza fra la nuova misura dell'assegno di confine spettante e quella in godimento al 31 dicembre 1988.

     3. L'eventuale ulteriore assorbimento dell'assegno ad personam sarà operato con le modalità di cui al comma 1.

 

          Art. 4.

     1. L'assegno di confine di cui all'art. 1 è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di disponibilità, sanzione disciplinare o altra posizione di stato che preveda riduzione dello stipendio, con esclusione dell'aspettativa per motivi di salute, che non importi la perdita della residenza all'estero, ed è sospeso per tutti i casi di sospensione dello stipendio.

 

          Art. 5.

     1. Le anzianità previste dalle tabelle allegate alla presente legge devono intendersi come anzianità di livello, categoria o carriera di appartenenza.

     2. Il personale che accede ad un livello o categoria superiore appartenente alla stessa fascia conserva, ai fini della determinazione della misura dell'assegno spettante, l'anzianità maturata nella posizione funzionale immediatamente precedente.

     3. Qualora la misura dell'assegno, per effetto di passaggi di livello o categoria, appartenenti a fasce differenti, dovesse risultare inferiore a quella in godimento, quest'ultima misura è conservata ad personam e la differenza sarà riassorbita secondo le modalità previste dal comma 1 dell'art. 3.

     4. A tale ultimo fine l'anzianità acquisita nelle posizioni funzionali della fascia immediatamente inferiore è valutata al 50 per cento.

 

          Art. 6.

     1. In fase di prima applicazione, si terrà conto, ai fini dell'attribuzione delle misure dell'assegno di confine di cui alle tabelle A e B, dell'anzianità di livello o categoria valutata ai fini della determinazione del salario di anzianità al 31 dicembre 1988 secondo i criteri di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, introdotto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

     2. Per il personale dirigente e per quello del ruolo ad esaurimento le predette misure sono attribuite in relazione all'anzianità per classi e scatti di stipendio, posseduta alla suindicata data del 31 dicembre 1988.

 

          Art. 7.

     1. Le misure dell'assegno di confine, indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, contengono le variazioni del costo della vita rilevato a tutto il 31 dicembre 1987.

     2. Le variazioni dell'assegno di confine attribuite con decorrenza 1° gennaio 1988, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1977, n. 996, vanno recuperate alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Le variazioni del costo della vita relative all'anno 1988 sono considerate, ai fini della maggiorazione dell'assegno di confine, alla fine del biennio 1989-1990 ed attribuite con decorrenza 15 gennaio 1991, in applicazione dell'art. 2.

 

          Art. 8.

     1. La legge 20 dicembre 1977, n. 966, è abrogata.

     2. Sono altresì abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

 

          Art. 9.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 ed in lire 1.050 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Modifiche alla legge n. 966 del 1977 in materia di assegno di confine".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabella A

Assegno base di confine lordo mensile spettante al personale in servizio in territorio estero di confine con l'Italia ed ivi residente, con dimora fissa, differenziato in base al Paese di residenza (Svizzera e Francia), al livello, categoria o carriera di appartenenza(Senza carico familiare)

 

 

 

 

Fasce

Livello o categoria

Svizzera in fr. svizzeri con anzianità

 

 

Fino a 5 anni

Fino a 10 anni

Fino a 15 anni

Oltre 15 anni

I

I-II-III

993

1125

1218

1332

II

IV-V

1081

1281

1418

1552

III

VI

1206

1487

1712

1876

IV

VII-VIII-IX e personale r.e.

1281

1712

1931

2116

Fasce

Livello o categoria

Francia in fr. svizzeri con anzianità

 

 

Fino a 5 anni

Fino a 10 anni

Fino a 15 anni

Oltre 15 anni

I

I-II-III

1252

1446

1508

1647

II

IV-V

1408

1552

1702

1861

III

VI

1508

1740

1983

2170

IV

VII-VIII-IX e personale r.e.

1577

1983

2390

2617

Fasce

Livello o categoria

Svizzera in fr. svizzeri con anzianità

 

 

Fino a 2 anni

Fino a 4 anni

Fino a 6 anni

Oltre 6 anni

V

Dirigenti

1850

2006

2206

2418

Fasce

Livello o categoria

Francia in fr. svizzeri con anzianità

 

 

Fino a 2 anni

Fino a 4 anni

Fino a 6 anni

Oltre 6 anni

V

Dirigenti

2252

2427

2683

2940

 

Tabella B

Assegno base di confine lordo mensile spettante al personale in servizio in territorio estero di confine con l'Italia ed ivi residente, con dimora fissa, differenziato in base al Paese di residenza (Svizzera e Francia), al livello, categoria o carriera di appartenenza(Con carico familiare)

 

 

 

 

Fasce

Livello o categoria

Svizzera in fr. svizzeri con anzianità

 

 

Fino a 5 anni

Fino a 10 anni

Fino a 15 anni

Oltre 15 anni

I

I-II-III

1240

1408

1533

1617

II

IV-V

1358

1615

1815

1986

III

VI

1521

1890

2171

2378

IV

VII-VIII-IX e personale r.e.

1615

2171

2421

2653

Fasce

Livello o categoria

Francia in fr. svizzeri con anzianità

 

 

Fino a 5 anni

Fino a 10 anni

Fino a 15 anni

Oltre 15 anni

I

I-II-III

1614

1739

1814

1980

II

IV-V

1676

1864

2058

2249

III

VI

1814

2114

2426

2654

IV

VII-VIII-IX e personale r.e.

1895

2426

2914

3190

Fasce

Livello o categoria

Svizzera in fr. svizzeri con anzianità

 

 

Fino a 2 anni

Fino a 4 anni

Fino a 6 anni

Oltre 6 anni

V

Dirigenti

2396

2608

2840

3113

Fasce

Livello o categoria

Francia in fr. svizzeri con anzianità

 

 

Fino a 2 anni

Fino a 4 anni

Fino a 6 anni

Oltre 6 anni

V

Dirigenti

2776

3001

3339

3658

 


[1] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9.