§ 80.5.32B - Legge 20 dicembre 1977, n. 966.
Nuove competenze al personale delle amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:20/12/1977
Numero:966


Sommario
Art. 1.      Al personale delle amministrazioni dello Stato compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risieda permanentemente in territorio estero di [...]
Art. 2.      L'assegno di confine non ha natura retributiva essendo destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e può essere maggiorato o ridotto, all'inizio di ciascun anno, con [...]
Art. 3.      Il personale di cui all'art. 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conserva ad personam in valuta estera locale l'eventuale beneficio già goduto per effetto della [...]
Art. 4.      L'assegno di confine di cui all'art. 1 è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, sanzione disciplinare o altra posizione di stato che importi [...]
Art. 5.      A decorrere dal 1° gennaio 1977, al personale dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato in servizio presso le rappresentanze e gli uffici commerciali all'estero viene attribuita [...]
Art. 6.      I benefici corrisposti fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge per il servizio prestato all'estero da parte del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 5, ai sensi delle [...]
Art. 7.      La legge 28 luglio 1961, n. 722, è abrogata. Sono altresì abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.
Art. 8.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 500 milioni, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 101, 1016, 2501 e 2510, 5301 [...]


§ 80.5.32B - Legge 20 dicembre 1977, n. 966. [1]

Nuove competenze al personale delle amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria) nonché presso le rappresentanze commerciali delle ferrovie dello Stato all'estero.

(G.U. 3 gennaio 1978, n. 2)

 

     Art. 1.

     Al personale delle amministrazioni dello Stato compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risieda permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria), oltre allo stipendio e agli assegni o indennità di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, è attribuito dal 1° gennaio 1977, in sostituzione del particolare beneficio di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 722, un assegno base di confine, maggiorato del 100%, secondo le misure mensili in valuta estera locale indicate, per ciascuno dei Paesi interessati e per gruppi di parametri, nelle tabelle allegate alla presente legge.

 

          Art. 2.

     L'assegno di confine non ha natura retributiva essendo destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e può essere maggiorato o ridotto, all'inizio di ciascun anno, con decreto del Ministro per il tesoro in relazione alle variazioni del costo della vita del Paese sede di servizio che abbiano determinato uno scarto non inferiore al 10 per cento.

     Le variazioni di cui sopra, introdotte in misura uguale per tutti, sono calcolate sull'assegno base di confine corrispondente, per ciascun Paese, al parametro 227, quale risulta dalle tabelle A e B.

     Le variazioni del costo della vita inferiori, nell'anno, al 10% si cumulano con quelle relative agli anni successivi.

 

          Art. 3.

     Il personale di cui all'art. 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conserva ad personam in valuta estera locale l'eventuale beneficio già goduto per effetto della conversione - ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 722 - delle quote di aggiunta di famiglia e degli aumenti periodici di stipendio.

     L'assegno ad personam di cui al precedente comma cade con il venir meno delle condizioni che hanno a suo tempo determinato l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia e, per la parte che attiene agli aumenti periodici di stipendio, viene riassorbito in conseguenza della progressione per classi di stipendio o per promozione.

 

          Art. 4.

     L'assegno di confine di cui all'art. 1 è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, sanzione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

 

          Art. 5.

     A decorrere dal 1° gennaio 1977, al personale dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato in servizio presso le rappresentanze e gli uffici commerciali all'estero viene attribuita una indennità di sede.

     Con apposito decreto del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il tesoro si provvederà a fissare, e ad adeguare successivamente, le misure dell'indennità di cui al precedente comma tenendo conto sia delle relative misure delle indennità corrisposte al personale similare in servizio all'estero, sia delle variazioni intervenute nel costo della vita nei singoli Paesi sede di servizio.

     La conversione dell'indennità di cui al primo comma avverrà secondo un rapporto fisso di ragguaglio da determinarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 6.

     I benefici corrisposti fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge per il servizio prestato all'estero da parte del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 5, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 28 luglio 1961, n. 722 e del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, vanno recuperati rispettivamente sull'assegno di confine e sulla indennità di sede dovuta per lo stesso periodo.

 

          Art. 7.

     La legge 28 luglio 1961, n. 722, è abrogata. Sono altresì abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

 

          Art. 8.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 500 milioni, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 101, 1016, 2501 e 2510, 5301 degli stati di previsione della spesa rispettivamente dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della sanità, dell'interno e delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     TABELLE

     (Omissis)

 


[1] Legge abrogata dall'art. 8 della L. 28 dicembre 1989, n. 425.