§ 80.5.247 – L. 11 febbraio 1963, n. 79.
Mantenimento a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:11/02/1963
Numero:79


Sommario
Art. 1.      Le quote di aggiunta di famiglia spettanti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, al personale statale in [...]
Art. 2.      Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 18 aprile 1962, n. 209, [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 80.5.247 – L. 11 febbraio 1963, n. 79.

Mantenimento a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni, studenti universitari, che non abbiano superato il 26° anno di età.

(G.U. 22 febbraio 1963, n. 51).

 

     Art. 1.

     Le quote di aggiunta di famiglia spettanti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, al personale statale in attività di servizio e quelle spettanti, ai sensi dell'art. 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ai titolari di pensioni o assegni indicati negli articoli 2 e 9 della predetta legge, competono, fermi restando gli altri criteri e condizioni, anche per i figli maggiorenni, qualora frequentino l'Università, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età.

 

          Art. 2.

     Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 18 aprile 1962, n. 209, concernente variazioni della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

     La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza di maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.