Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 16/12/1961 |
Numero: | 1463 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 1 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Alla copertura della spesa occorrente si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri. |
§ 80.5.23e - Legge 16 dicembre 1961, n. 1463. [1]
Modifica della legge 2 novembre 1955, n. 1117, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea.
(G.U. 23 gennaio 1962, n. 20).
Il primo comma dell'art. 1 della
"Al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea è riconosciuto, in relazione alle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, per la Libia, e del 29 gennaio 1952, per l'Eritrea, il diritto a pensione ordinaria e privilegiata e ad altro trattamento di quiescenza o di gratificazione di fine servizio secondo le disposizioni di cui al successivo art. 2, applicando agli ex militari libici le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, primo e secondo comma, e 13, primo comma, del
Alla copertura della spesa occorrente si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.
[1] Abrogata dall'art. 24 del