Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 01/03/1958 |
Numero: | 142 |
Sommario |
Art. 1. Al personale di ruolo già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, iscritto ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 [...] |
Art. 2. Nei confronti del personale straordinario già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, iscritto negli appositi quadri speciali di cui al [...] |
Art. 3. Per il personale contemplato nel precedente art. 2 l'assegno perequativo concesso con l'art. 4 del decreto interministeriale n. 141494 in data 13 settembre 1951, [...] |
Art. 4. A decorrere dal 1° luglio 1956 sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, e ogni altra [...] |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 80.5.206 – L. 1 marzo 1958, n. 142.
Norme per il conglobamento totale del trattamento economico al personale già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana ed iscritto in appositi quadri speciali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.
(G.U. 15 marzo 1958, n. 65).
Al personale di ruolo già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, iscritto ai sensi dell'art. 5 del
Qualora l'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione derivante dalla prima applicazione del presente articolo risulti inferiore a quello netto spettante al 30 giugno 1956, per stipendio, paga o retribuzione e per indennità di funzione o assegno perequativo, la differenza è conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione a qualsiasi titolo.
Nei confronti del personale straordinario già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, iscritto negli appositi quadri speciali di cui al precedente art. 1, il trattamento economico a titolo di stipendio è fissato, con effetto dal 1° luglio 1956, nella misura di cui all'annessa tabella.
Al personale indicato nel presente articolo, sono estese le norme contenute negli articoli 1, terzo e quinto comma, 9 e 11 del
Per il personale contemplato nel precedente art. 2 l'assegno perequativo concesso con l'art. 4 del decreto interministeriale n. 141494 in data 13 settembre 1951, conglobato negli stipendi indicati nella tabella allegata, è soppresso dal 1° luglio 1956.
A decorrere dal 1° luglio 1956 sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 10 del
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Allegato
Conglobamento totale dal 1° luglio 1956
Stipendio annuo lordo iniziale
Personale straordinario di 1ª categoria: |
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già parificato al grado 9° del contratto tipo coloniale |
L. 702.000 |
già parificato al grado 10° del contratto tipo coloniale |
L. 606.000 |
già parificato al grado 11° del contratto tipo coloniale |
L. 528.000 |
Personale straordinario di 2ª categoria: |
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già parificato al grado 9° del contratto tipo coloniale |
L. 678.000 |
già parificato al grado 10° del contratto tipo coloniale |
L. 582.000 |
già parificato al grado 11° del contratto tipo coloniale |
L. 510.000 |
Personale straordinario di 3ª: categoria |
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già parificato al grado 11° del contratto tipo coloniale |
L. 504.000 |
già parificato al grado 12° del contratto tipo coloniale |
L. 456.000 |
già parificato al grado 13° del contratto tipo coloniale |
L. 426.000 |
Personale straordinario di 4ª categoria: |
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già parificato alla classe 1ª del contratto tipo coloniale: |
L. 468.000 |
già parificato alla classe 2ª del contratto tipo coloniale: |
L. 438.000 |
già parificato alla classe 3ª del contratto tipo coloniale: |
L. 414.000 |