§ 80.5.159 – L. 24 febbraio 1955, n. 62.
Modificazioni in materia di anticipazioni, da parte del Tesoro, a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:24/02/1955
Numero:62


Sommario
Art. 1.      In aggiunta alle anticipazioni concesse con la legge 29 luglio 1949, n. 493, il Tesoro dello Stato è autorizzato a concedere al "Fondo per il credito ai dipendenti dello [...]
Art. 2.      Le somme anticipate dal Tesoro, non ancora rimborsate, e quelle da anticipare ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 493, nonchè quelle che verranno corrisposte in [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 80.5.159 – L. 24 febbraio 1955, n. 62.

Modificazioni in materia di anticipazioni, da parte del Tesoro, a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

(G.U. 15 marzo 1955, n. 61).

 

     Art. 1.

     In aggiunta alle anticipazioni concesse con la legge 29 luglio 1949, n. 493, il Tesoro dello Stato è autorizzato a concedere al "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato" ulteriori anticipazioni di lire cinquecento milioni all'anno per gli anni 1955 e 1956 e di lire un miliardo all'anno per gli anni 1957 e 1958.

     Il versamento della quota relativa all'anno 1955 sarà effettuato, in relazione alle richieste dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, a partire dal 1° luglio 1955.

 

          Art. 2.

     Le somme anticipate dal Tesoro, non ancora rimborsate, e quelle da anticipare ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 493, nonchè quelle che verranno corrisposte in applicazione della presente legge, saranno restituite, con gli interessi maturati al 31 dicembre 1958, in quindici annualità costanti, comprensive di capitale e di interesse, mediante un unico piano di ammortamento, decorrente dal 1° gennaio 1959, al tasso di interesse del quattro per cento.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.