§ 80.5.98 – L. 29 luglio 1949, n. 493.
Modificazioni e integrazioni alle norme in materia di prestiti a favore degli impiegati e dei salariati dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:29/07/1949
Numero:493


Sommario
Art. 1.      Sono abrogate le disposizioni dell'art. 1, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, e dell'art. 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, [...]
Art. 2.      Il limite massimo delle anticipazioni che il Tesoro dello Stato è autorizzato a fare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, stabilito in L. 250.000.000 (lire [...]
Art. 3.      A compensazione dell'onere di L. 125.000.000, derivante al bilancio dello Stato nell'esercizio 1948-49 in seguito alle disposizioni del precedente art. 2, [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione della presente legge
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 80.5.98 – L. 29 luglio 1949, n. 493.

Modificazioni e integrazioni alle norme in materia di prestiti a favore degli impiegati e dei salariati dello Stato.

(G.U. 11 agosto 1949, n. 183).

 

     Art. 1.

     Sono abrogate le disposizioni dell'art. 1, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, e dell'art. 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 70.

 

          Art. 2.

     Il limite massimo delle anticipazioni che il Tesoro dello Stato è autorizzato a fare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, stabilito in L. 250.000.000 (lire duecentocinquanta milioni) dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 884, è elevato a L. 500.000.000 (lire cinquecento milioni) per anno solare a decorrere dal 1949.

     La concessione delle anticipazioni, previste dal suddetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 884, e dalla presente legge, avrà termine il 31 dicembre 1956.

 

          Art. 3.

     A compensazione dell'onere di L. 125.000.000, derivante al bilancio dello Stato nell'esercizio 1948-49 in seguito alle disposizioni del precedente art. 2, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, concernente provvidenze per la distribuzione di generi di prima necessità ai dipendenti statali, è ridotta da L. 2.000.000.000 a L. 1.875.000.000.

     Tale riduzione avrà effetto sul fondo di L. 500 milioni inscritto, nell'esercizio 1948-49, al capitolo 511-bis dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in applicazione del suindicatoregio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione della presente legge.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.