Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 28/02/1953 |
Numero: | 149 |
Sommario |
Art. 1. In aggiunta al contributo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264, e alle successive [...] |
Art. 2. Per il periodo dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1955, il contributo predetto è ripartito in ragione dell'1,34 per cento a copertura degli oneri di cui alla lettera a), [...] |
Art. 3. Il contributo straordinario di cui al precedente art. 1 è a carico dei datori di lavoro e, per quanto concerne il pagamento di esso, si applicano le norme di cui [...] |
Art. 4. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952 |
§ 80.5.135 – L. 28 febbraio 1953, n. 149. [1]
Disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.
(G.U. 31 marzo 1953, n. 75).
In aggiunta al contributo di cui all'art. 2 del regio
Tale contributo è destinato:
a) alla copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni contributive, relativamente agli anni 1945, 1946, 1947, nelle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia del personale iscritto al Fondo di previdenza ai sensi del regio
b) alla copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni contributive, relative agli stessi anni, nelle assicurazioni miste sulla vita, nonchè alla copertura del maggior onere a carico del Fondo di integrazione di cui all'art. 34 del regolamento approvato con il
Per il periodo dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1955, il contributo predetto è ripartito in ragione dell'1,34 per cento a copertura degli oneri di cui alla lettera a), e dell'1,03 per cento a copertura degli oneri di cui alla lettera b) del precedente art. 1.
Per il periodo dal 1° gennaio 1956 in poi, il contributo è assegnato, in ragione dell'intera aliquota del 2,37 per cento, a copertura degli oneri di cui alla predetta lettera b).
Il contributo straordinario di cui al precedente art. 1 è a carico dei datori di lavoro e, per quanto concerne il pagamento di esso, si applicano le norme di cui all'art. 2 del regio
Il contributo stesso è dovuto per la durata di otto anni. Tuttavia ove prima del decorso di tale periodo siano raggiunti gli scopi di cui al secondo comma del predetto art. 1, il contributo straordinario cessa di essere dovuto. In tal caso, la raggiunta copertura degli oneri, cui il contributo è destinato, è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'art. 1 del regolamento approvato con il
La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952.
Dalla stessa data cessano di aver vigore le disposizioni della
[1] Abrogata dall'art. 24 del