Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 27/10/1951 |
Numero: | 1352 |
Sommario |
Art. 1. La tabella degli assegni vitalizi indiretti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, è sostituita da quella allegata alla presente [...] |
Art. 2. Le misure degli assegni vitalizi a carico dei fondi della ex Cassa sovvenzioni, stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. [...] |
Art. 3. L'assegno temporaneo di contingenza a favore dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato o della ex [...] |
Art. 4. A partire dal 1° luglio 1949 gli assegni vitalizi diretti e indiretti, liquidati o da liquidare, a carico dell'Opera di previdenza per i personali civili e militari [...] |
§ 80.5.125 – L. 27 ottobre 1951, n. 1352.
Miglioramento degli assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni.
(G.U. 21 dicembre 1951, n. 293).
La tabella degli assegni vitalizi indiretti allegata al
Le misure degli assegni vitalizi a carico dei fondi della ex Cassa sovvenzioni, stabilite dall'art. 5 del
lire 24.000 annue per gli impiegati;
lire 22.800 annue per la vedova con prole minorenne o con prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro;
lire 19.200 annue per la vedova senza prole o con prole maggiorenne non inabile a proficuo lavoro, nonché per gli orfani;
lire 16.800 annue per i genitori.
Gli importi stabiliti dal presente articolo hanno effetto dal 1° luglio 1949 per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data.
L'assegno temporaneo di contingenza a favore dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato o della ex Cassa sovvenzioni, concesso con l'art. 1 del regio
A partire dal 1° luglio 1949 gli assegni vitalizi diretti e indiretti, liquidati o da liquidare, a carico dell'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato sono aumentati degli importi appresso indicati:
a) di lire 6000 annue, se hanno decorrenza anteriore al 1° novembre 1948;
b) di lire 3000 annue, se hanno decorrenza compresa tra il 1° novembre 1948 e il 30 giugno 1949, salvo che si tratti di assegni conferiti in base ai minimi risultanti dall'applicazione del
Tabella degli assegni vitalizi con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1949 da corrispondersi alla vedova e agli altri superstiti degli iscritti all'Opera di previdenza [1]
Stipendio, paga o retribuzione annua spettante all'iscritto alla data di cessazione dal servizio |
Assegno alla vedova |
Assegno agli orfani, ai fratelli, alle sorelle e genitori |
Fino a L. 200.000 |
24.000 |
21.000 |
Da L. 200.001 fino a L. 225.000 |
27.000 |
24.000 |
Da L. 225.001 fino a L. 250.000 |
30.000 |
27.000 |
Da L. 250.001 fino a L. 275.000 |
33.000 |
30.000 |
Da L. 275.001 fino a L. 300.000 |
36.000 |
33.000 |
Da L. 300.001 fino a L. 325.000 |
39.000 |
36.000 |
Da L. 325.001 fino a L. 350.000 |
42.000 |
39.000 |
Da L. 350.001 fino a L. 375.000 |
45.000 |
42.000 |
Da L. 375.001 fino a L. 400.000 |
48.000 |
45.000 |
Da L. 400.001 fino a L. 425.000 |
51.000 |
48.000 |
Da L. 425.001 fino a L. 450.000 |
54.000 |
51.000 |
Da L. 450.001 fino a L. 475.000 |
57.000 |
54.000 |
Da L. 475.001 fino a L. 500.000 |
60.000 |
56.400 |
Da L. 500.001 fino a L. 525.000 |
63.000 |
58.800 |
Da L. 525.001 fino a L. 550.000 |
66.000 |
61.200 |
Da L. 550.001 fino a L. 575.000 |
69.000 |
63.600 |
Da L. 575.001 fino a L. 600.000 |
72.000 |
66.000 |
Da L. 600.001 fino a L. 625.000 |
75.000 |
68.400 |
Da L. 625.001 fino a L. 650.000 |
78.000 |
70.800 |
Da L. 650.001 fino a L. 675.000 |
81.000 |
73.200 |
Da L. 675.001 fino a L. 700.000 |
84.000 |
75.600 |
Oltre L. 700.000 |
87.000 |
78.000 |
[1] Per la sostituzione della presente tabella, vedi l'art. 15 della