§ 80.5.125 – L. 27 ottobre 1951, n. 1352.
Miglioramento degli assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:27/10/1951
Numero:1352


Sommario
Art. 1.      La tabella degli assegni vitalizi indiretti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, è sostituita da quella allegata alla presente [...]
Art. 2.      Le misure degli assegni vitalizi a carico dei fondi della ex Cassa sovvenzioni, stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. [...]
Art. 3.      L'assegno temporaneo di contingenza a favore dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato o della ex [...]
Art. 4.      A partire dal 1° luglio 1949 gli assegni vitalizi diretti e indiretti, liquidati o da liquidare, a carico dell'Opera di previdenza per i personali civili e militari [...]


§ 80.5.125 – L. 27 ottobre 1951, n. 1352.

Miglioramento degli assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni.

(G.U. 21 dicembre 1951, n. 293).

 

     Art. 1.

     La tabella degli assegni vitalizi indiretti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, è sostituita da quella allegata alla presente legge per gli assegni indiretti aventi decorrenza non anteriore al 1° luglio 1949.

 

          Art. 2.

     Le misure degli assegni vitalizi a carico dei fondi della ex Cassa sovvenzioni, stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, sono elevate, tanto per gli assegni già conferiti, quanto per quelli da conferire, agli importi appresso indicati:

     lire 24.000 annue per gli impiegati;

     lire 22.800 annue per la vedova con prole minorenne o con prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro;

     lire 19.200 annue per la vedova senza prole o con prole maggiorenne non inabile a proficuo lavoro, nonché per gli orfani;

     lire 16.800 annue per i genitori.

     Gli importi stabiliti dal presente articolo hanno effetto dal 1° luglio 1949 per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data.

 

          Art. 3.

     L'assegno temporaneo di contingenza a favore dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato o della ex Cassa sovvenzioni, concesso con l'art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e maggiorato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 947, e con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, è ulteriormente elevato, a decorrere dal 1° luglio 1949, a lire 24.000 annue per i titolari di assegni vitalizi diretti ed a lire 21.000 annue per i titolari di assegni vitalizi indiretti.

 

          Art. 4.

     A partire dal 1° luglio 1949 gli assegni vitalizi diretti e indiretti, liquidati o da liquidare, a carico dell'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato sono aumentati degli importi appresso indicati:

     a) di lire 6000 annue, se hanno decorrenza anteriore al 1° novembre 1948;

     b) di lire 3000 annue, se hanno decorrenza compresa tra il 1° novembre 1948 e il 30 giugno 1949, salvo che si tratti di assegni conferiti in base ai minimi risultanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, nel qual caso l'aumento è di lire 6000 annue.

 

 

Tabella degli assegni vitalizi con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1949 da corrispondersi alla vedova e agli altri superstiti degli iscritti all'Opera di previdenza [1]

 

Stipendio, paga o retribuzione annua spettante all'iscritto alla data di cessazione dal servizio

Assegno alla vedova

Assegno agli orfani, ai fratelli, alle sorelle e genitori

Fino a L. 200.000

24.000

21.000

Da L. 200.001 fino a L. 225.000

27.000

24.000

Da L. 225.001 fino a L. 250.000

30.000

27.000

Da L. 250.001 fino a L. 275.000

33.000

30.000

Da L. 275.001 fino a L. 300.000

36.000

33.000

Da L. 300.001 fino a L. 325.000

39.000

36.000

Da L. 325.001 fino a L. 350.000

42.000

39.000

Da L. 350.001 fino a L. 375.000

45.000

42.000

Da L. 375.001 fino a L. 400.000

48.000

45.000

Da L. 400.001 fino a L. 425.000

51.000

48.000

Da L. 425.001 fino a L. 450.000

54.000

51.000

Da L. 450.001 fino a L. 475.000

57.000

54.000

Da L. 475.001 fino a L. 500.000

60.000

56.400

Da L. 500.001 fino a L. 525.000

63.000

58.800

Da L. 525.001 fino a L. 550.000

66.000

61.200

Da L. 550.001 fino a L. 575.000

69.000

63.600

Da L. 575.001 fino a L. 600.000

72.000

66.000

Da L. 600.001 fino a L. 625.000

75.000

68.400

Da L. 625.001 fino a L. 650.000

78.000

70.800

Da L. 650.001 fino a L. 675.000

81.000

73.200

Da L. 675.001 fino a L. 700.000

84.000

75.600

Oltre L. 700.000

87.000

78.000

 


[1] Per la sostituzione della presente tabella, vedi l'art. 15 della L. 25 novembre 1957, n. 1139.