§ 80.5.95 – L. 14 maggio 1949, n. 326.
Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, sulla revoca dei provvedimenti di epurazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:14/05/1949
Numero:326


Sommario
Art. 1.      Al personale di cui ai successivi articoli della presente legge sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, con [...]
Art. 2.      E' abrogato il n. 3 del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, ed il secondo comma, già modificato dal decreto [...]
Art. 3.      Gli impiegati ed agenti ausiliari dell'Amministrazione postale telegrafica già dispensati dal servizio a seguito di epurazione e per motivi diversi da quelli previsti [...]
Art. 4.      I ricevitori postali telegrafici, i gerenti con titolo a sistemazione e gli agenti rurali effettivi già dispensati dal servizio in seguito a procedimento di epurazione [...]
Art. 5.      Le domande di cui ai precedenti articoli dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e [...]
Art. 6.      Agli effetti della applicazione dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, i ricevitori, gerenti con diritto a sistemazione e agenti [...]


§ 80.5.95 – L. 14 maggio 1949, n. 326.

Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, sulla revoca dei provvedimenti di epurazione.

(G.U. 27 giugno 1949, n. 145).

 

     Art. 1.

     Al personale di cui ai successivi articoli della presente legge sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, con le variazioni e integrazioni risultanti dalla presente legge.

 

          Art. 2.

     E' abrogato il n. 3 del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, ed il secondo comma, già modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, è sostituito dal seguente:

     "Contro la esclusione prevista dal punto secondo, gli interessati potranno presentare ricorso motivato al Consiglio di amministrazione, il quale, esaminati i precedenti dei ricorrenti, avrà facoltà di ammetterli, eccezionalmente, a godere dei benefici stabiliti dal presente decreto".

     Le deliberazioni per l'esclusione dall'inquadramento in ruolo, adottate in dipendenza delle disposizioni come sopra abrogate, si intendono decadute.

 

          Art. 3.

     Gli impiegati ed agenti ausiliari dell'Amministrazione postale telegrafica già dispensati dal servizio a seguito di epurazione e per motivi diversi da quelli previsti dal primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, possono chiedere la revoca del provvedimento di dispensa e la riammissione in servizio. Il periodo intercorso fra il provvedimento di dispensa dal servizio e quello di revoca della dispensa è considerato utile ai soli fini del trattamento di quiescenza o di previdenza, previo versamento delle prescritte ritenute. Ove il procedimento di epurazione venga estinto in virtù del precedente art. 1, il periodo di sospensione cautelare è considerato utile a tutti gli effetti.

     Nel caso che non sussistano le condizioni per l'inquadramento in ruolo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, e successive modificazioni, i riammessi saranno mantenuti in servizio fino alla scadenza naturale del contratto; se questa è già sopravvenuta, il contratto si intenderà prorogato fino alla data dell'accertamento della mancanza delle condizioni di cui sopra.

     Per gli ausiliari riassunti in servizio ai sensi della presente legge, il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4.

     I ricevitori postali telegrafici, i gerenti con titolo a sistemazione e gli agenti rurali effettivi già dispensati dal servizio in seguito a procedimento di epurazione per motivi diversi da quelli previsti nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, possono chiedere la revoca del provvedimento di dispensa e la riammissione in servizio.

     La riammissione del personale di cui al precedente comma e di quello per il quale è stata pronunciata l'estinzione del giudizio od il proscioglimento avverrà nello stesso posto da cui venne rimosso, ovvero a giudizio discrezionale dell'Amministrazione, in altro posto di pressochè uguale importanza.

 

          Art. 5.

     Le domande di cui ai precedenti articoli dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e l'Amministrazione è tenuta ad adottare le conseguenti decisioni entro sessanta giorni dalla scadenza del suddetto termine.

 

          Art. 6.

     Agli effetti della applicazione dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, i ricevitori, gerenti con diritto a sistemazione e agenti rurali effettivi, sottoposti a procedimento disciplinare possono presentare, entro dieci giorni dalla data della contestazione dell'addebito, domanda di essere dispensati dal servizio. In tal caso la dispensa è adottata con provvedimento ministeriale.